Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Accesso alla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, previsto dall’articolo 444 del codice di procedura penale, rappresenta una delle più importanti definizioni alternative del processo. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta delle significative limitazioni sul fronte delle impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i confini precisi entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, ribadendo che tale facoltà non è illimitata ma circoscritta a motivi specifici. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la portata di questa pronuncia.
Il caso: un appello oltre i limiti consentiti
Un imputato, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena con la pubblica accusa, formalizzato in una sentenza di patteggiamento dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. Nel suo appello, l’imputato sollevava questioni relative a una presunta violazione di legge e a un vizio di motivazione, richiamando l’articolo 129 del codice di procedura penale. La sua iniziativa si scontrava, però, con la rigida disciplina che regola le impugnazioni in questo specifico contesto procedurale.
I motivi del ricorso patteggiamento: un perimetro definito
La Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come inammissibile. La motivazione di tale decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Un ricorso patteggiamento è ammesso soltanto per questioni attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato o non liberamente espresso.
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: qualora il reato sia stato classificato in modo palesemente errato.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge per specie o quantità.
I giudici hanno sottolineato come le doglianze del ricorrente esulassero completamente da questo perimetro, rendendo l’impugnazione proceduralmente inaccettabile.
Le motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto che il ricorso fosse stato proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. I motivi addotti dal ricorrente, incentrati su una generica violazione di legge e su un presunto vizio di motivazione, non rientravano in alcuna delle quattro ipotesi consentite dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento del fatto e la responsabilità, focalizzando il controllo della Cassazione solo su vizi procedurali o sostanziali di eccezionale gravità. Di conseguenza, non riscontrando alcuna assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (in linea con un principio affermato dalla Corte Costituzionale), la Corte ha applicato le sanzioni previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente: il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve come monito: la via del patteggiamento è una scelta strategica che offre vantaggi in termini di riduzione della pena, ma che preclude la possibilità di un riesame ampio e generalizzato della sentenza. Il ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma uno strumento di controllo della legalità, e nel caso del patteggiamento, questo controllo è ulteriormente e rigorosamente limitato a vizi specifici e predeterminati dal legislatore.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso stabilita in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16790 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16790 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BOUAOUN HAYTHEM nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRESCIA
dato a iso alle parti;
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. avverso sentenza di applicazione del pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è inammissibil proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del f all’illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esu dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.