Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Ribadisce i Limiti di Impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su accordo delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è strettamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito ancora una volta i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando basato su motivi non previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Genova. L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la sua tesi, il giudice avrebbe dovuto concedere una riduzione della pena sulla base di tali circostanze, ma la richiesta non era stata accolta nell’accordo di patteggiamento.
Le Norme sul Ricorso Patteggiamento
La questione centrale ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Questi motivi sono:
1. Espressione della volontà dell’imputato: problemi legati al consenso prestato all’accordo.
2. Difetto di correlazione: mancanza di corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: il reato è stato classificato in modo sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo di doglianza, per quanto potenzialmente fondato in un processo ordinario, è escluso dall’ambito di impugnazione della sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo addotto dal ricorrente – il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La valutazione sull’opportunità di concedere o meno le attenuanti è una questione di merito che si considera assorbita e definita dall’accordo stesso tra le parti. Proporre un ricorso su tale punto significa tentare di rimettere in discussione il merito della decisione, un’operazione non consentita in questa sede.
La Corte ha quindi applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Poiché non è stata ravvisata alcuna assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Conclusioni
La decisione riafferma un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che cristallizza la pena e chiude il merito della vicenda processuale. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, limitato a vizi specifici e gravi che inficiano la validità dell’accordo o la legalità della pena. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve quindi essere consapevole che le possibilità di successo sono circoscritte ai soli casi espressamente previsti dalla legge. Tentare di impugnare la sentenza per motivi di merito, come la valutazione delle circostanze, comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra tra quelli previsti dalla legge, poiché attiene al merito della decisione che si considera definito con l’accordo tra le parti.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16765 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16765 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
c Lla . rviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME, che deduce la violazione di legge e il vi motivazione in relazione al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generich avverso sentenza di applicazione della GLYPH emessa su accordo RAGIONE_SOCIALE parti ai sensi dell’art. 444 eke Cr , cod. proc. pen., è inammissibile 6roposto al di fuori dei casi espressamente previsti dal 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all’espressione della vo dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea quali giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, qu certamente esulano dalla vicenda in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvis assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.00 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.