Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità secondo la Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza è molto limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, specificando quando un’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda una persona condannata con sentenza di patteggiamento dal Tribunale di Torino a una pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione e 2.000 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). Tramite il proprio difensore, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione contro tale sentenza.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
L’unico motivo di doglianza sollevato nel ricorso patteggiamento non riguardava la volontà dell’imputato o un errore materiale nella sentenza, ma una valutazione di merito del giudice. Nello specifico, si contestava il giudizio di equivalenza formulato dal Tribunale tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto considerare le attenuanti prevalenti sulla recidiva, applicando così una pena inferiore. Questo tipo di valutazione attiene alla discrezionalità del giudice nel quantificare la pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su una rigorosa interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Difetto nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
I giudici hanno sottolineato che la critica mossa dal ricorrente, relativa al bilanciamento tra circostanze, non rientra in nessuna di queste categorie. In particolare, non può essere considerata come un’ipotesi di “illegalità della pena”. Una pena è illegale quando non è prevista dalla legge per quel tipo di reato o quando la sua quantificazione viola i limiti edittali (minimi e massimi) stabiliti dal legislatore. Al contrario, il giudizio di bilanciamento delle circostanze è un’attività discrezionale del giudice di merito che, se esercitata correttamente, non dà luogo a un’illegalità della sanzione. Pertanto, contestare tale valutazione esula dai ristretti confini del ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione della sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale e non può essere utilizzata per rimettere in discussione le valutazioni di merito del giudice. La scelta di accedere a un rito premiale come il patteggiamento comporta una rinuncia a contestare aspetti, come il bilanciamento delle circostanze, che sarebbero altrimenti oggetto del pieno dibattimento. La decisione di inammissibilità ha comportato, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della natura definitiva e stabilizzante della sentenza di patteggiamento.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è consentito solo per i motivi specifici e tassativi elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come un vizio della volontà dell’imputato o l’illegalità della pena.
Contestare il bilanciamento tra attenuanti e recidiva è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la critica al modo in cui il giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e aggravanti non costituisce un’ipotesi di “illegalità della pena” e, pertanto, non è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIALLO NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO
–clato avviso alle parfR
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME, tramite il suo difensore di fiducia, deduce la viola legge rispetto alla sentenza di applicazione della pena concordata (nella misura di an 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa), emessa il 26 luglio 2023 dal Tribunale di relazione al reato di cui all’art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatto accert luglio 2023 in Torino.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, 2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, essendo stato censurat di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, il che esula dal concetto di ill pena, pur a voler ritenere diversamente qualificato il tipo di recidiva originariamente
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023
Ill z Igliere,estensore
Il Presidente