Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26444 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
PRECI NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(//
t
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 gennaio 2024 il G.U.P. del Tribunale di Pavia ha applicato a NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto di associazione per delinquere e per i reati fine a loro ascritti (qualificati come furto aggra i fatti di cui ai capi P. e Q. della rubrica), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, concesse a tutti le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva per il Cun
Il difensore degli imputati ha proposto con unico atto ricorso per cassazione, denunciando l’«inosservanza di legge» e la contraddittorietà della motivazione, in particolare in ordine alla sussistenza di una della cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. e a specifiche ragioni «poste a fondamento dell’affermazione della penale responsabilità degli imputati».
I ricorsi sono inammissibili poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contr la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.); ed è, per l’appunto, «inammissibile» – poiché non rientra nelle predette ipotesi – «il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01). Non occorre, allora, immorare per rilevare la patente genericità della prospettazione difensiva.
L’inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità delle impugnazioni impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 18 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2024.