Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il patteggiamento è un rito speciale che consente di definire il processo penale in modo rapido, ma le possibilità di contestare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’impugnazione, specificando quando un ricorso patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile e quali sono le conseguenze economiche per chi lo propone senza fondamento. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
Il Caso: L’Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero per un reato legato agli stupefacenti, ha ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torino. Successivamente, il suo difensore ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che il giudice non si fosse pronunciato sulla restituzione di un bene sequestrato durante le indagini: un telefono cellulare.
La difesa sosteneva che tale omissione costituisse un vizio della sentenza e chiedeva alla Corte Suprema di intervenire. Il nodo della questione era stabilire se una simile censura potesse legittimamente fondare un’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento.
L’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento e le Norme
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Tra questi non figura l’omessa statuizione su beni in sequestro.
I giudici hanno chiarito che la questione sollevata dall’imputato non andava proposta tramite un ricorso patteggiamento, bensì attraverso un’istanza al giudice dell’esecuzione, come specificato dall’articolo 263, comma 6, del codice di procedura penale. È questa la sede corretta per chiedere la restituzione di beni sequestrati dopo che la sentenza è divenuta definitiva.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che il ricorso era stato presentato per ragioni non più consentite dalla legge. Le censure relative alla mancata decisione sulla confisca o restituzione di beni esulano dai casi specifici previsti per l’impugnazione del patteggiamento. La scelta del legislatore di limitare i motivi di appello per queste sentenze mira a garantire la stabilità e la rapidità del rito speciale.
Poiché il ricorso era palesemente infondato e proposto al di fuori dei binari procedurali corretti, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Questa declaratoria ha comportato due conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: come avviene di regola per le impugnazioni respinte.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende: in questo caso, la somma è stata quantificata in 3.000 euro. Questa sanzione aggiuntiva è prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale e viene applicata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di un’impugnazione per motivi espressamente esclusi dalla legge.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: le sentenze di patteggiamento godono di una stabilità rafforzata e possono essere impugnate solo per motivi eccezionali e specificamente elencati dalla legge. Chi intende contestare aspetti non inclusi in tale elenco, come la gestione dei beni sequestrati, deve utilizzare gli strumenti procedurali corretti, rivolgendosi al giudice dell’esecuzione.
Proporre un ricorso per motivi non consentiti non solo è inutile ai fini del risultato sperato, ma espone a conseguenze economiche significative, tra cui il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. È quindi essenziale, prima di intraprendere un’azione legale, una valutazione attenta dei limiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla procedura.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per l’omessa decisione su un bene sequestrato?
No, secondo la Corte di Cassazione questo motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, rendendo il ricorso inammissibile.
Cosa deve fare l’interessato se il giudice del patteggiamento non si pronuncia sulla restituzione di un bene sequestrato?
Deve rivolgersi con un’apposita istanza al giudice dell’esecuzione, come previsto dall’art. 263, comma 6, del codice di procedura penale, una volta che la sentenza è diventata definitiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41357 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a BENI MELLAL( MAROCCO)DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 23579/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n. 980/ con cui il GIP del Tribunale di Torino ha applicato in data 28 maggio 2025 la pena ex a cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 19 inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo l’o statuizione da parte del giudice sul bene in sequestro (telefono cellulare), con censur rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di richiesta che andrà rivolta al giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 263, comma 6, c.p.p. n.10542 del 18/01/2017, Tenuzzo, Rv. 269542)
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con tr camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle amm che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa ammende
Così deciso 11 dicembre 2025
Il Co GLYPH liere estensore
Il Presidente