Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1755 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 1755 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/06/2025 del TRIBUNALE di SAVONA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato, COGNOME NOME, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Savona pronunciata ai sensi dell’articolo 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il delitto ex art. 495 cod. pen.
Con un unico motivo, l’imputato eccepisce l’erronea determinazione per specie e quantità della pena irrogata.
La doglianza è inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 448 , comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’illegalità della pena o della misura di sicurez za e -solo se l’errore sia manifesto ed emerga ictu oculi dal capo di imputazione (così Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, e, dopo la novella di cui alla legge 103/2017, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971) -all’er ronea qualificazione giuridica del fatto.
Dunque, nessun vizio di motivazione e nessuna violazione di legge diversa da quelle tassativamente indicate sono suscettibili di ricorso per Cassazione.
Il caso di specie non rientra fra i predetti e, anzi, il ricorso è del tutto generico, neppure spiegando quale sarebbe l’errore sulla pena (che, manifestamente, non sussiste).
Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’articolo 610, comma 5 -bis , cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cui al dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME