Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ne definisce i limiti
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale per la deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza i limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando questo sia da considerarsi inammissibile. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere le attuali dinamiche della procedura penale.
I fatti del caso
Il caso trae origine dalla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari di applicare una pena concordata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di un imputato. Successivamente, la difesa dell’imputato e di un co-interessato proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. I ricorrenti lamentavano un vizio di motivazione e la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, sostenevano che il giudice del patteggiamento avesse omesso di valutare la presenza di evidenti cause di proscioglimento che avrebbero dovuto prevalere sull’accordo tra le parti.
Limiti normativi al ricorso patteggiamento
La questione centrale ruota attorno alle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha inserito il comma 2-bis nell’articolo 448 del codice di procedura penale. Questa norma ha circoscritto in modo significativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Nello specifico, la legge ha escluso espressamente la possibilità di impugnare la sentenza lamentando l’erronea valutazione delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. La ratio di questa riforma è quella di dare stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa, evitando che il patteggiamento diventi una tappa interlocutoria da rimettere in discussione con motivi generici in sede di legittimità.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nel dichiarare i ricorsi inammissibili, ha seguito un percorso argomentativo lineare e aderente alla giurisprudenza consolidata. I giudici hanno evidenziato come i motivi proposti dai ricorrenti si scontrassero frontalmente con il divieto imposto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Contestare la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. rientra esattamente tra le censure non più consentite dalla legge.
La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 4727/2018), confermando che, in casi come questo, l’inammissibilità deve essere dichiarata de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica, attraverso un’ordinanza. La genericità della contestazione e la deduzione di un vizio di motivazione non sono sufficienti a superare lo sbarramento normativo. La scelta del patteggiamento implica una parziale rinuncia a far valere determinate difese, in cambio di un beneficio sanzionatorio.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La decisione in esame consolida un principio fondamentale: una volta accettato il patteggiamento, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che la contestazione relativa alla mancata declaratoria di proscioglimento non costituisce più un valido motivo di ricorso. Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità segue, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione preclusa dalla legge.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato?
No, a seguito della riforma introdotta con la legge n. 103/2017, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale esclude che si possa ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento deducendo la mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proponeva motivi non consentiti dalla legge. Nello specifico, i ricorrenti contestavano la violazione dell’art. 129 c.p.p. e un vizio di motivazione, censure che rientrano espressamente tra quelle escluse per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, ravvisandosi una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sono stati condannati anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1595 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1595 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Bra il DATA_NASCITA NOME NOME nato ad Alba il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di Asti udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Asti applicava ad NOME COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.
Contro tale sentenza ricorreva il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME che deducava vizio di motivazione e la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ilricorso Ł inammissibilein quanto propone motivi non consentiti
Il ricorrente non si confronta infatti con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, Ł inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de planoex art. 610, comma 5bis cod. proc. pen.(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
Nel caso inesame, in contrasto con tali consolidate linee ermeneutiche, contestava genericamente la violazione dell’art.129 cod. proc. pen. e deduceva vizio di motivazione, censure non consentite.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 19/11/2025
Ord. n. sez. 2058/2025
CC – 19/11/2025
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