Ricorso Patteggiamento: L’Inammissibilità del Ricorso Contro la Pena Concordata
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di ricorso patteggiamento: una volta che le parti hanno concordato una pena e il giudice l’ha ratificata, non è possibile impugnare la sentenza lamentando una presunta carenza di motivazione sulla misura della sanzione stessa. Questa decisione chiarisce i limiti dell’impugnazione e le conseguenze di un ricorso presentato senza validi presupposti legali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare, tramite il proprio procuratore speciale, la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale. La sentenza era stata pronunciata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, che disciplina appunto l’applicazione della pena su richiesta delle parti.
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta mancanza di motivazione da parte del giudice di primo grado in merito ai passaggi logico-giuridici che avevano portato alla determinazione della pena inflitta.
La Decisione della Corte: il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la natura stessa del patteggiamento si fonda su un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero. Tutte le statuizioni contenute nella sentenza, se non palesemente illegittime, sono espressione di un potere dispositivo che la legge riconosce alle parti.
Il giudice, in questo contesto, agisce come un controllore che ratifica l’accordo, verificandone la correttezza e la congruità. Di conseguenza, le parti che hanno liberamente concordato i termini della sentenza non possono poi rimetterli in discussione attraverso un ricorso per cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate. In primo luogo, nel procedimento di patteggiamento, l’obbligo di motivazione del giudice è considerato assolto con la semplice affermazione di aver effettuato una verifica e una valutazione positiva dell’accordo intervenuto tra le parti. Non è richiesta una disamina analitica dei criteri di commisurazione della pena, poiché questa è già stata definita nell’accordo.
In secondo luogo, la pena inflitta dal giudice è esattamente quella che le parti hanno concordato. Consentire a una delle parti di contestarla successivamente significherebbe contraddire la natura consensuale del rito speciale. Il ricorso che contesta la misura della pena concordata è, pertanto, intrinsecamente inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ma anche, ravvisando profili di colpa, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e definisce in modo netto i confini del diritto di impugnazione. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che l’accordo sulla pena è, in linea di principio, definitivo e non può essere oggetto di un ripensamento successivo davanti al giudice di legittimità, salvo casi di manifesta illegalità non presenti nella fattispecie. La decisione della Corte serve come monito: il ricorso per cassazione è uno strumento per far valere violazioni di legge, non per rinegoziare accordi già siglati e ratificati.
È possibile contestare con un ricorso per cassazione la misura della pena decisa con un patteggiamento?
No, secondo la Corte di Cassazione, la pena inflitta dal giudice che è quella concordata tra le parti non può essere rimessa in discussione con il ricorso, in quanto frutto di un accordo. L’appello su questo punto è quindi inammissibile.
In caso di patteggiamento, il giudice deve motivare dettagliatamente la determinazione della pena?
No, l’obbligo di motivazione si considera assolto con la semplice affermazione che il giudice ha verificato e valutato positivamente i termini dell’accordo raggiunto tra le parti.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
L’autore del ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1013 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1013 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 2255/2025
CC – 10/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a TORRE ANNUNZIATA avverso la sentenza in data 01/10/2025 del GUP del TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 01/10/2025 del G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen..
1.1. Con un unico motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione ai passaggi che hanno portato alla determinazione della pena inflitta.
Ciò premesso, il ricorso Ł inammissibile atteso che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti.
La pena inflitta dal giudice Ł quella concordata dalle parti, con la conseguente inammissibilità del ricorso.
Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/12/2025