Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso patteggiamento può essere considerato ammissibile, sottolineando la differenza tra una pena genuinamente illegale e una semplice contestazione sulla sua misura. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un’Impugnazione Formale ma non Sostanziale
Un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Milano. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l’applicazione di una pena che riteneva illegale. Tuttavia, dall’analisi degli atti, emergeva una realtà diversa: la contestazione non verteva su una violazione di legge nella determinazione della pena, ma piuttosto sulla sua entità e sulla presunta assenza di un’adeguata giustificazione a supporto della misura applicata.
In altre parole, il ricorso, pur utilizzando la terminologia della ‘pena illegale’, mirava a rimettere in discussione la congruità della sanzione che era stata precedentemente concordata tra la difesa e l’accusa, e poi ratificata dal giudice.
La Decisione della Corte: i limiti del ricorso patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per motivi specifici e non può trasformarsi in una sede per rinegoziare l’accordo sulla pena. Contestare la misura della sanzione irrogata, mascherando la doglianza come denuncia di illegalità, costituisce un uso improprio dello strumento del ricorso.
La Procedura Semplificata ‘de plano’
La Corte ha applicato l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, che permette di dichiarare l’inammissibilità ‘de plano’, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica. Questa procedura accelerata è prevista proprio per i casi in cui i motivi del ricorso appaiono manifestamente infondati o non consentiti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di rito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa del patteggiamento. Si tratta di un accordo tra le parti processuali che, una volta raggiunto e omologato dal giudice, acquisisce stabilità. Ammettere un ricorso che contesta semplicemente la misura della pena equivarrebbe a vanificare la funzione deflattiva e premiale dell’istituto. La Cassazione ha specificato che un ricorso patteggiamento è ammissibile solo quando si denuncia un’effettiva illegalità della pena, come ad esempio l’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge per quel reato o un errore di calcolo che viola i limiti edittali. Nel caso di specie, invece, il ricorso si limitava a una critica generica sulla congruità della sanzione, apparendo come un tentativo di ottenere una valutazione di merito che è preclusa in sede di legittimità, specialmente dopo un accordo tra le parti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma la rigorosa interpretazione della Corte di Cassazione sui limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: la scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito la quantificazione della pena, a meno che non si possa dimostrare un vizio di legalità concreto e non una mera apparenza. La decisione di accedere a questo rito speciale deve essere, pertanto, ponderata con attenzione, avendo piena consapevolezza delle sue conseguenze e delle limitate possibilità di riesame in un momento successivo.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando semplicemente l’entità della pena concordata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che è inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento con cui si contesta unicamente la misura della sanzione, mascherando la critica come denuncia di una ‘pena illegale’.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione può dichiarare l’inammissibilità del ricorso senza fissare un’udienza, ma sulla base della sola analisi degli atti scritti, quando i motivi appaiono manifestamente infondati o non consentiti, come nel caso di specie, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ” GLYPH · ·
letto il ricorso che precede;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui s deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, l’applicazione di una pena illegale quando di contro si contesta la misura della sanzione irrogata e l’assenza di una adegUata giustificazione a supporto;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, co 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024 .