Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8704 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/12/1987
avverso la sentenza del 12/06/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che l’imputato NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenz del Tribunale di Modena che gli ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. la pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 460 di multa in ordine al deli furto in abitazione aggravato, denunziando la mancanza della motivazione i ordine al trattamento sanzionatorio.
Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi no consentiti avverso sentenza di patteggiamento.
Come noto, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso pe cassazione avverso la sentenza applicativa della pena poiché il sindacato legittimità delle sentenze di patteggiamento in punto di determinazio quantitativa della sanzione è limitato alla sola denuncia dell’illegalità del cfr. anche Sez. 3, n. 10286 del 13/2/2013, COGNOME, Rv. 254980; Sez. 3, 1883 del 22/9/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251796; Sez. 6, n. 38943 de 18/9/2003, Conciatori, Rv. 227718.
Del resto, lo stesso legislatore ha recepito questa prospettiva, modifica l’art. 448 cod. proc. pen. con la novella di cui alla legge n. 103 del 2017 nel di prevedere che, tra i casi di ricorso per cassazione consentito quanto alla m della pena concordata, rientri solo la sua illegalità.
Rilevato che, nel caso di specie, non vi è alcuna illegalità della misura f della pena inflitta, in quanto ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è co ridurre la pena in misura non “secca” e pari ad un terzo, ma “fino a” un t secondo la discrezionalità del giudice, come accaduto in concreto.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso 15/01/2023: