Ricorso Patteggiamento: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire rapidamente una vicenda giudiziaria. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso patteggiamento può essere considerato ammissibile, sottolineando la differenza cruciale tra illegalità della pena e mera contestazione sulla sua misura.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver definito la sua posizione attraverso un accordo sulla pena con il Pubblico Ministero, formalizzato con sentenza dal Giudice dell’Udienza Preliminare, decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza di patteggiamento, ritenendo che la pena applicata fosse, a suo dire, illegale.
L’Impugnazione e la Natura del Ricorso Patteggiamento
Il ricorrente basava la propria impugnazione sull’argomento di una presunta illegalità della pena. Tuttavia, un’analisi più approfondita da parte della Suprema Corte ha rivelato la vera natura delle doglianze. La contestazione non verteva su una pena non prevista dalla legge per il reato in questione, ma si concentrava su due aspetti differenti:
1. La misura della sanzione irrogata.
2. L’assenza di un’adeguata giustificazione per gli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione tra i reati.
In sostanza, il ricorso, pur utilizzando la terminologia dell’illegalità, mirava a una riconsiderazione nel merito della quantificazione della pena, un’operazione non consentita in sede di legittimità per le sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: in tema di impugnazione di una sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammissibile solo se si lamenta una pena ‘illegale’ in senso stretto, ovvero una sanzione che l’ordinamento giuridico non prevede per quel tipo di reato, oppure se applicata in misura superiore o inferiore ai limiti edittali.
Nel caso di specie, il ricorrente contestava la quantificazione della pena e la motivazione degli aumenti, questioni che attengono alla discrezionalità del giudice di merito e che sono state implicitamente accettate con l’accordo tra le parti. Lamentare questi aspetti sotto la veste di una ‘mera apparenza’ di illegalità non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
La Corte ha quindi proceduto a una declaratoria di inammissibilità ‘de plano’, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale, una procedura semplificata che si applica quando i motivi del ricorso sono manifestamente infondati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 dello stesso codice.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un punto fermo della procedura penale: l’accordo raggiunto con il patteggiamento cristallizza la pena e preclude, in linea di massima, future contestazioni sulla sua congruità. Il ricorso in Cassazione rimane uno strumento eccezionale, esperibile solo per vizi gravi e palesi, come l’applicazione di una pena estranea all’ordinamento giuridico per il fatto contestato. Qualsiasi tentativo di utilizzare questo strumento per rimettere in discussione la quantificazione della pena, già concordata tra le parti e avallata dal giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se non si è d’accordo con l’ammontare della pena?
No, secondo questa ordinanza, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento non può basarsi sulla contestazione della misura della pena o sulla sufficienza della motivazione. L’impugnazione è ammessa solo per vizi di ‘illegalità’ della pena, cioè quando viene applicata una sanzione non prevista dalla legge per quel reato.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione lo respinge con una procedura semplificata e senza necessità di udienza, in quanto i motivi presentati sono palesemente non consentiti dalla legge o manifestamente infondati, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; Il GLYPH ·
letto il ricorso che precede; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, l’applicazione di una pena illegale quando di contro si contesta la misura della sanzione irrogata e l’assenza di una adeguata giustificazione a supporto anche in relazione agli aumenti apportati per la continuazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, com 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso il 27 maggio 2024 .