Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione in Cassazione
L’istituto del patteggiamento è uno strumento processuale cruciale nel nostro ordinamento, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando basato su un vizio di motivazione. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la portata dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento), emessa dal Tribunale di Bari. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, sostenendo che il giudice di merito non avesse adeguatamente verificato l’assenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale prima di accogliere la richiesta di patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, adottando una procedura semplificata detta de plano, ossia senza la convocazione di un’udienza formale. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti dall’imputato non rientrassero tra quelli consentiti dalla legge per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: Analisi del Ricorso Patteggiamento
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione e nell’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita in modo tassativo le ragioni per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
L’Applicazione dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, il ricorso è inammissibile se si deduce un vizio di motivazione. La legge consente l’impugnazione solo per specifiche violazioni di legge, espressamente elencate, che non includono il controllo sulla logicità o completezza della motivazione del giudice di merito riguardo alla non sussistenza di cause di proscioglimento.
Citando un proprio precedente (Sentenza n. 1032 del 2019), la Cassazione ha ribadito che la scelta di accedere al rito del patteggiamento comporta una sorta di rinuncia a far valere determinate doglianze. Contestare la motivazione con cui il giudice ha escluso l’applicabilità dell’art. 129 c.p.p. non è una delle ipotesi di violazione di legge per cui è ammesso il ricorso patteggiamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico e offre un’importante lezione pratica. Chi sceglie il patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnare la sentenza sono estremamente circoscritte. Non è possibile, in sede di Cassazione, rimettere in discussione l’accertamento del giudice sulla mancanza di cause di evidente proscioglimento attraverso la lente del vizio di motivazione. Il legislatore ha voluto in questo modo garantire la stabilità di tali sentenze e l’efficienza del sistema giudiziario, precludendo ricorsi dilatori o basati su motivi non essenziali. La decisione, pertanto, serve da monito: il ricorso patteggiamento deve fondarsi esclusivamente sulle specifiche violazioni di legge previste dalla normativa, pena una secca declaratoria di inammissibilità con le relative conseguenze economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in base all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si deduce il vizio di motivazione, ad esempio per la mancata verifica di cause di proscioglimento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso patteggiamento dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che la Corte ha deciso il ricorso con procedura ‘de plano’?
Significa che la Corte ha deciso con una procedura semplificata e accelerata, senza tenere un’udienza pubblica. Questa modalità viene utilizzata quando i motivi del ricorso sono manifestamente infondati o non consentiti dalla legge, come nel caso analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 28444 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 28444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2024 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
JetteTsentite le conelusioni del PG
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso l sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifi dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente,.