Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse pratico. Comprendere quando e come sia possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti è fondamentale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29706 del 16 maggio 2024, offre chiarimenti decisivi sui rigidi limiti imposti dalla legge, ribadendo la quasi definitività dell’accordo una volta ratificato dal giudice.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Verona, che aveva applicato a un imputato una pena concordata (patteggiamento) per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità, previsto dall’art. 495 del codice penale.
Contro tale sentenza, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:
1. Un vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle cause di proscioglimento immediato previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
2. Un ulteriore vizio di motivazione relativo all’eccessività della pena che era stata concordata e applicata.
In sostanza, l’imputato lamentava che il giudice non avesse adeguatamente spiegato perché non sussistessero le condizioni per un’assoluzione e riteneva la pena, sebbene frutto di un accordo, sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una interpretazione rigorosa delle norme che disciplinano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dall’imputato non rientravano nel novero di quelli tassativamente ammessi dalla legge per questo tipo di impugnazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 4.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione è importante perché delinea con chiarezza i confini del ricorso patteggiamento. Le motivazioni della Corte si articolano su due punti principali.
La Tassatività dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Questa norma, introdotta dalla riforma Orlando (L. 103/2017), ha significativamente ristretto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena, ma non per contestare la valutazione del giudice sulla sufficienza delle prove o l’adeguatezza della pena concordata.
Il primo motivo del ricorrente, relativo alla mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p., è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione ha osservato che il giudice di merito aveva escluso tale possibilità basandosi sulle “inequivoche risultanze istruttorie”, una motivazione ritenuta sufficiente data la natura speciale del procedimento di patteggiamento, che non richiede un accertamento probatorio completo come nel dibattimento ordinario.
L’Immodificabilità della Pena Concordata
Anche il secondo motivo, riguardante l’eccessività della pena, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha riaffermato un principio consolidato: una volta che l’accordo tra imputato e pubblico ministero è stato ratificato dal giudice, le parti non possono più sollevare censure sull’entità della sanzione. Farlo equivarrebbe a una sorta di “revoca” unilaterale dell’accordo, non permessa dall’ordinamento. L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui la pena sia “illegale”, cioè non prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti edittali, circostanza che non ricorreva nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento della giurisprudenza volto a preservare la stabilità e l’efficienza del patteggiamento. La decisione invia un messaggio chiaro: la scelta di accedere a questo rito alternativo è una decisione ponderata che comporta una rinuncia a far valere determinate difese. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come uno strumento per rimettere in discussione a posteriori i termini di un accordo liberamente sottoscritto. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la valutazione sulla convenienza del patteggiamento deve essere effettuata con la massima attenzione prima della sua conclusione, poiché gli spazi per un ripensamento successivo sono estremamente limitati.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento contestando l’eccessività della pena?
No. Secondo la Corte, una volta che l’accordo sulla pena è stato ratificato dal giudice, non è più consentito contestarne l’entità, a meno che la pena non sia “illegale”, cioè determinata in violazione delle norme di legge. Sollevare tale censura equivale a una revoca dell’accordo non permessa.
Per quali motivi si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Il provvedimento in esame chiarisce che i generici vizi di motivazione sull’entità della pena o sulla mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. non rientrano tra le ragioni ammissibili.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata quantificata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 29706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA GLYPH Reuko’
sul ricorso proposto da:
NOME ABDELATIF CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28/02/2024, il Tribunale di Verona ha applicato a NOME la pena concordata tra le parti in relazione all’imputazione ex art. 495 cod. peri.
Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi – di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – con i quali denuncia, in primo luogo, vizi di motivazione in relazione all’assenza delle condizioni che consentono il proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e, in secondo luogo, vizi di motivazione in relazione all’eccessività della pena irrogata.
Il ricorso avverso la sentenza indicata è inammissibile, perché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103.
Inoltre, il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. richiamando, tra l’altro, le inequivoche risultanze istruttorie di cui al verbale di arresto: si tratta di motivazione, che, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. U., 27 marzo 1992, COGNOME; Sez. U., 27 settembre 1995, COGNOME; Sez. U., 25 novembre 1998, Messina), è adeguata ai parametri richiesti in considerazione della speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta cielle parti.
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti prospettare questioni e sollevare censure con riferimento all’entità della pena che non sia illegale (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 – dep. 04/02/2000, P.M. in proc. Verdi, Rv. 215467), risolvendosi, censure del genere, in una sorta di revoca della richiesta di applicazione concordata della pena non consentita dall’ordinamento processuale (Sez. 7, n. 42937 del 17/09/2013 – dep. 18/10/2013, Sterrantino).
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024.