Ricorso Patteggiamento: I Limiti Tassativi per l’Impugnazione secondo la Cassazione
Con l’ordinanza n. 29492/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del ricorso patteggiamento, delineando con chiarezza i motivi per cui una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere impugnata. Questa decisione ribadisce la natura eccezionale del controllo di legittimità su tali sentenze, limitandolo a vizi specifici e tassativamente indicati dalla legge. Analizziamo la vicenda processuale e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal Tribunale di Genova, con la quale un imputato vedeva applicata la pena concordata con il pubblico ministero (patteggiamento) per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso tale sentenza.
I motivi del ricorso patteggiamento
Il ricorso si fondava su una presunta violazione di legge, in particolare per omessa motivazione su un aspetto specifico previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale (obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità). Sostanzialmente, il ricorrente lamentava che il giudice del patteggiamento non avesse adeguatamente motivato la sua decisione di non prosciogliere l’imputato.
Tuttavia, come vedremo, la censura è stata ritenuta dalla Corte di Cassazione generica e, soprattutto, non rientrante nel perimetro dei motivi ammessi per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta, basata sull’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità agli accordi tra accusa e difesa, delimita in modo rigoroso le ragioni per cui si può contestare una sentenza di patteggiamento.
La Corte ha spiegato che il legislatore ha creato una deroga alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 c.p.p.), riducendo drasticamente i possibili motivi di ricorso. Il controllo di legalità è ammesso solo ed esclusivamente per:
- Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
- Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una pronuncia difforme da quanto concordato tra le parti.
- Erronea qualificazione giuridica del fatto: ma solo se l’errore è evidente dalla descrizione stessa del fatto contestato.
- Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta: quando la sanzione è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Le censure mosse dal ricorrente, incentrate su una generica omessa motivazione, non rientrano in nessuna di queste categorie. La Cassazione ha quindi ribadito un principio consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso contro il patteggiamento per sollevare questioni che non siano strettamente riconducibili ai vizi tassativamente elencati dalla legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza neppure la necessità di un’udienza partecipata, seguendo la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento conferma la volontà del legislatore di rendere il patteggiamento un istituto tendenzialmente definitivo, la cui stabilità può essere messa in discussione solo in presenza di errori procedurali o sostanziali di particolare gravità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la decisione di accedere a un rito alternativo come il patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le successive possibilità di impugnazione sono estremamente limitate.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, per il ricorrente, la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso basato su motivi non più consentiti dalla legge.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro un patteggiamento?
I motivi validi sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto che risulti evidente dalla sentenza stessa, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione per motivi non consentiti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29492 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2024 del TRIBUNALE di GENOVA
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alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso presentato dal difensore di NOME contro la sentenza n. 710/2024, con cui il Tribunale di Genova ha applicato in data 23/02/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reati di cui all’art. 385 c.p., è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all’evidenza fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina genera di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguar l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sent l’erronea qualificazione giuridica del fatto – che deve risultare evidente dalla stessa descrizi del fatto – e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camera non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 12 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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