Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti Tassativi dell’Impugnazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle principali forme di giustizia negoziata nel nostro ordinamento. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state significativamente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi per cui un ricorso patteggiamento può essere dichiarato inammissibile, offrendo un importante promemoria sui limiti imposti dalla legge.
I Fatti di Causa: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare di Bari, con la quale un imputato otteneva l’applicazione di una pena patteggiata di due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.000,00 euro, per un reato previsto dalla legge sulle armi (L. n. 110/1975).
Nonostante l’accordo raggiunto con il Pubblico Ministero, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale pronuncia. Il motivo addotto era un presunto vizio di motivazione e violazione di legge, con riferimento a diverse norme del codice di procedura penale.
Analisi del Ricorso Patteggiamento e dei Motivi Ammessi
La Corte di Cassazione ha immediatamente focalizzato la sua attenzione sulla natura dei motivi di ricorso. La questione centrale non era il merito delle doglianze, ma la loro ammissibilità alla luce della normativa vigente. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale ha infatti introdotto un elenco tassativo di motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Questi motivi sono strettamente limitati a:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi motivo di ricorso che non rientri in questo elenco non può essere preso in considerazione dalla Corte.
La Decisione della Suprema Corte
Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La censura sollevata dall’imputato, incentrata su un generico vizio di motivazione, non rientrava in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità.
le motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha spiegato che la volontà del legislatore del 2017 era quella di deflazionare il carico della Cassazione, limitando le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento a vizi specifici e gravi, che incidono sulla validità stessa dell’accordo o sulla legalità della sanzione. Il vizio di motivazione, per sua natura, non rientra in questa casistica, poiché il patteggiamento si fonda proprio su una rinuncia delle parti ad una piena valutazione del merito e della prova. La Corte ha quindi proceduto a una declaratoria di inammissibilità ‘senza formalità’, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, una procedura accelerata per i ricorsi palesemente infondati. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso non consentito.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: il ricorso patteggiamento è un’opzione estremamente limitata. La scelta di accedere a questo rito alternativo comporta una quasi definitiva rinuncia all’impugnazione, salvo che non si verifichino errori procedurali o di diritto di particolare gravità, tassativamente elencati dalla legge. Per gli avvocati, ciò significa dover informare con estrema chiarezza i propri assistiti sulle conseguenze della scelta del patteggiamento, sottolineando che non sarà possibile, in un secondo momento, contestare la logicità della sentenza o la valutazione degli elementi a carico. Per gli imputati, la decisione conferma che il patteggiamento è una porta che, una volta varcata, si chiude quasi ermeticamente alle proprie spalle.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e limitati, come previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Il ‘vizio di motivazione’ è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Secondo la decisione analizzata, il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente indicati dalla legge per poter presentare ricorso contro una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE NOME NOME a LOCOROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
olato avviso alle parti; i –
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 dicembre 2023 il G.U.P. del Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 23, commi 1 e 2, I. 18 aprile 1975, n. 110.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli artt. 125, 129 e 546 lett. e) cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore