Ricorso Patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti invalicabili
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale del nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa ne limita fortemente le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32926 del 2024, offre un chiaro monito sui limiti del ricorso patteggiamento, specificando quando e perché un’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero in sede di udienza preliminare presso il Tribunale di Como, decideva di impugnare la sentenza di patteggiamento dinanzi alla Corte di Cassazione. La difesa lamentava vizi di motivazione e una presunta violazione di legge in merito alla qualificazione giuridica dei reati ascritti, ovvero alla definizione legale dei fatti contestati.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura ‘de plano’, ovvero senza nemmeno la necessità di un’udienza di discussione. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato come la riforma del 2017 abbia cristallizzato un principio fondamentale: il ricorso patteggiamento in Cassazione non è un’istanza d’appello mascherata. I motivi di impugnazione sono tassativi e limitati a questioni di stretta legalità. Essi sono:
1. Vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: come vedremo, questo motivo è soggetto a interpretazioni molto restrittive.
3. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. superiore al massimo edittale).
Nel caso di specie, la difesa ha tentato di far leva sull’erronea qualificazione giuridica, ma la Cassazione ha qualificato tale censura come una ‘formula vuota di contenuti’. I giudici hanno chiarito che per contestare validamente la qualificazione giuridica in un ricorso patteggiamento, non basta un semplice dissenso. È necessario che la qualificazione adottata dal giudice sia ‘palesemente eccentrica’ o frutto di un ‘errore manifesto’.
In altre parole, l’errore deve essere così evidente da saltare all’occhio senza bisogno di complesse analisi o di una rivalutazione dei fatti. Tentare di contestare la qualificazione giuridica senza dimostrare un errore così grossolano si traduce, secondo la Corte, in un tentativo inammissibile di rimettere in discussione la responsabilità penale dell’imputato, un aspetto che con il patteggiamento si è scelto di non contestare.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento, confermando la volontà del legislatore di limitare le impugnazioni a casi eccezionali e ben definiti. Per gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deve essere fondato su motivi solidi e specifici, rientranti nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Le censure generiche o volte a riaprire una valutazione sul merito della responsabilità sono destinate all’inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento è limitata. Il ricorso in Cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, la mancata corrispondenza tra la richiesta di pena e la sentenza emessa, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa intende la Cassazione per “erronea qualificazione giuridica” che giustifica un ricorso?
La Corte chiarisce che la contestazione è valida solo quando la qualificazione giuridica data dal giudice sia palesemente eccentrica o il risultato di un errore manifesto e immediatamente percepibile. Non è sufficiente una semplice divergenza di opinioni, e questo motivo non può essere usato per rimettere in discussione la colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Como con cui gli è stata applicata la pena ritenut giustizia in ordine ai reati ascritti
La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a qualificazione giuridica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché !e proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nell in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire ch l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione s quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce dell modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del f ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano – come ne caso in esame – inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024