Ricorso patteggiamento: un’analisi dei limiti all’impugnazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più dibattute nella procedura penale, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017). Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna sull’argomento, chiarendo in modo definitivo quali sono i confini entro cui è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere la logica del legislatore e l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Il Caso in Esame
Il caso analizzato nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Como. L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, aveva impugnato la sentenza lamentando vizi nella motivazione relativi al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena ritenuta di giustizia. La contestazione, quindi, non riguardava la colpevolezza o la qualificazione giuridica del fatto, ma esclusivamente l’entità della pena concordata con il pubblico ministero e ratificata dal giudice.
Perché il ricorso patteggiamento è stato respinto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Riforma Orlando. Questa norma ha drasticamente ristretto i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, a seguito della riforma entrata in vigore il 3 agosto 2017, le censure proponibili contro una sentenza di patteggiamento sono tassative e limitate a specifiche ipotesi. In particolare, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato o non è stato liberamente prestato.
2. L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
3. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata tra le parti.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (es. una pena superiore al massimo edittale o di un genere non previsto).
Nel caso specifico, la doglianza del ricorrente riguardava il trattamento sanzionatorio, un aspetto che non rientra in nessuna delle categorie sopra elencate. La scelta di patteggiare implica, per sua natura, l’accettazione della pena concordata. Pertanto, contestarne la congruità in sede di legittimità è una censura che esula dai limiti previsti dalla legge. I giudici hanno richiamato un proprio precedente (sentenza n. 4727 del 2018) per rafforzare il principio secondo cui le valutazioni sulla misura della pena non possono essere oggetto di ricorso contro una sentenza ex art. 444 c.p.p. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo processuale che, una volta raggiunto e omologato dal giudice, cristallizza la pena. La possibilità di impugnazione è un’eccezione, limitata a vizi genetici dell’accordo o a palesi illegalità. Chi sceglie questa via processuale deve essere consapevole che rinuncia a contestare nel merito la decisione sulla pena, a meno che non si verifichi una delle specifiche violazioni di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e consapevole prima di accedere al rito speciale, poiché gli spazi per un ripensamento successivo sono estremamente ridotti.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per quattro motivi specifici: vizio nella volontà dell’imputato, errata qualificazione giuridica del fatto, discordanza tra richiesta e sentenza, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Contestare la congruità della pena è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la contestazione relativa al trattamento sanzionatorio, ovvero alla misura della pena concordata, non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.) per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dal giudice (nel caso di specie, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32927 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 32927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE.CODICE_FISCALE. CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Como con cui gli è stata applicata la pena ritenuta giustizia in ordine ai fatti di reato ascritti.
La difesa deduce vizi in ordine alla motivazione circa il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de piano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ai codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’ad, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024