Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un’impugnazione basata sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato, dopo aver patteggiato la pena dinanzi al Tribunale, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso il suo difensore, lamentava vizi di motivazione e violazione di legge, specificamente riguardo alla decisione del giudice di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. La difesa riteneva che tale diniego fosse ingiustificato e, pertanto, che la sentenza dovesse essere riesaminata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte, con una procedura snella e senza udienza (de plano), ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su una lettura rigorosa della normativa introdotta con la riforma del 2017 (Legge n. 103/2017), che ha profondamente modificato le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma, il ricorso patteggiamento in Cassazione è consentito solo per un numero chiuso e specifico di motivi, elencati nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questi motivi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
3. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore ai limiti edittali).
Nel caso specifico, la doglianza dell’imputato, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta di una valutazione di merito discrezionale del giudice, che non attiene alla legalità della pena in senso stretto. Di conseguenza, il motivo di ricorso esula da quelli consentiti, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: la scelta di patteggiare comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Il controllo della Corte di Cassazione non è un riesame completo del merito della vicenda, ma unicamente una verifica sulla legalità formale e sostanziale dell’accordo e della sentenza che lo recepisce, nei limiti strettamente definiti dalla legge. Chi opta per il patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di contestare successivamente la decisione sono estremamente ridotte e limitate a vizi procedurali o giuridici di particolare gravità, escludendo questioni, come quella sulle attenuanti, che attengono alla discrezionalità del giudice di primo grado.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi specificamente previsti dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i motivi validi riguardano l’espressione della volontà dell’imputato, l’errata qualificazione giuridica del fatto, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è un motivo valido per il ricorso contro un patteggiamento?
No. Come chiarito dall’ordinanza, la questione relativa alla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di merito che non rientra tra i motivi tassativi per cui è ammesso il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33172 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33172 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettetsentite le conelusioni det P6
udito # difensore
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato ai difensore di fiducia, COGNOME NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bari con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giu in ordine al reato ascritto
La difesa deduce vizi di motivazione e violazione di legge quanto a omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de piano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cessazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024