Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Inammissibilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con confini ben definiti, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. La decisione in esame, la n. 33176 del 2024, offre un chiaro monito sui limiti dell’impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Comprendere questi limiti è fondamentale per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
I Fatti del Caso: Un Appello ai Limiti della Legge
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. Il ricorrente lamentava una specifica violazione di legge: a suo dire, il giudice di merito avrebbe omesso di verificare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Quest’ultimo articolo, infatti, impone al giudice l’obbligo di assolvere l’imputato in ogni stato e grado del processo se risulta evidente che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce reato. Il ricorrente, dunque, tentava di scardinare l’accordo raggiunto con l’accusa basandosi su un presunto errore del giudice nel non aver applicato questa clausola di salvaguardia.
I Limiti Tassativi del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza pubblica. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione. Tra questi non figura la mancata verifica della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il legislatore, introducendo il comma 2-bis all’art. 448 c.p.p., ha voluto limitare drasticamente la possibilità di contestare le sentenze di patteggiamento, al fine di garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito premiale. Consentire un sindacato su aspetti che esulano dai vizi espressamente elencati (come l’espressione della volontà dell’imputato, la qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena) significherebbe vanificare la natura stessa del patteggiamento, che si basa su un accordo tra le parti. La scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito l’accusa, in cambio di uno sconto di pena. Di conseguenza, non è possibile, in un secondo momento, lamentare che il giudice non abbia esplorato d’ufficio vie alternative che avrebbero portato a un’assoluzione nel merito, a meno che tale evidenza non fosse così palese da rendere l’accordo stesso viziato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce un principio cruciale: il patteggiamento è una scelta processuale seria e con conseguenze definitive. L’impugnazione successiva è un’eventualità eccezionale, confinata a violazioni specifiche e gravi. La decisione della Cassazione serve come promemoria per la difesa: la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve essere completa e ponderata ex ante, poiché le vie per rimetterlo in discussione ex post sono estremamente ristrette. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi proposti al di fuori dei binari normativi.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha verificato le cause di proscioglimento?
No, secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, e quindi il ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Perché la legge limita i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
La limitazione mira a dare stabilità e definitività alle sentenze emesse a seguito di un accordo tra le parti (imputato e pubblico ministero), incentivando l’efficienza del sistema giudiziario ed evitando che i riti alternativi vengano usati in modo dilatorio o strumentale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33176 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MASSA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lettetsentite te conelusioni det PG
CODICE_FISCALE
R.G. 20696/2024 NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024.