Ricorso Patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi per cui un ricorso patteggiamento può essere dichiarato inammissibile, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando del 2017. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso: Un’Impugnazione contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso in esame riguarda un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo con la Procura per l’applicazione di una pena, ha deciso di impugnare la sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare. La difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando un “vizio di motivazione” riguardo la “qualificazione giuridica del fatto”. In sostanza, si contestava il modo in cui il reato era stato legalmente inquadrato, ritenendolo errato.
La Normativa di Riferimento: L’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il cuore della questione risiede nelle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando). Questa legge ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 448 del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Questi motivi sono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, come un generico vizio di motivazione, esula da questo elenco e non può essere fatto valere in Cassazione.
Limiti al ricorso patteggiamento: l’analisi della Corte
La Corte di Cassazione, applicando una procedura semplificata de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale è che le censure proposte dalla difesa non rientravano in nessuno dei casi consentiti dalla legge. Contestare un “vizio di motivazione” è diverso dal denunciare una “erronea qualificazione giuridica” nel senso inteso dalla norma. Per rendere ammissibile un ricorso patteggiamento su questo punto, l’errore deve essere evidente e macroscopico.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha chiarito che il motivo di ricorso relativo all’erronea qualificazione giuridica può essere accolto solo in due circostanze precise: quando la qualificazione data dal giudice di merito sia “palesemente eccentrica” o frutto di un “errore manifesto”. Non è sufficiente, quindi, una semplice critica o una diversa interpretazione. Il ricorrente deve dimostrare che l’errore è così grave da essere immediatamente riconoscibile.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la contestazione della difesa fosse “inconsistente” e si risolvesse in una “formula vuota di contenuti”. In altre parole, l’appello mascherava un tentativo di rimettere in discussione la valutazione della responsabilità penale, un aspetto che non può essere riesaminato dopo un patteggiamento. La scelta di patteggiare implica, infatti, una forma di accettazione del fatto così come contestato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale rigoroso: le porte del ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono molto strette. La decisione di accedere a questo rito alternativo deve essere ponderata attentamente, poiché le possibilità di impugnazione sono limitate a vizi specifici e gravi. Non è possibile utilizzare il ricorso per cassazione come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione l’accordo raggiunto. La conseguenza di un ricorso presentato al di fuori dei casi consentiti è la sua inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è possibile solo per i motivi specifici e tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotti dalla legge n. 103 del 2017. Non sono ammessi motivi generici come il vizio di motivazione.
Cosa si intende per “erronea qualificazione giuridica” come motivo valido di ricorso?
Secondo la Corte, l’erronea qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo quando risulta, con indiscussa immediatezza, “palesemente eccentrica” o frutto di un “errore manifesto”. Non è sufficiente una semplice contestazione non giustificata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33170 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 33170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettetsentite te conelusioni-del PG
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME NOME la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Taranto con cui gli è stata applicata la pena rit dì giustizia in ordine al reato ascritto
La difesa deduce vizi di motivazione quanto a qualificazione giuridica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate ai codice di rit dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione gi del fatto, ai difetto di correlazione tra la richiesta e !a sentenza e all’illegalità de della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nell in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire ch l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce dell modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del f ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano – come ne caso in esame – inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez n. 2721 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024