Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37779 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI
(dato avviso alle parti; n
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 4 aprile 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari applicava a NOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione.
Premesso che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 – trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cód. proc. pen.
Ritenuto che, in base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).
Ritenuto che alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta e che l’omessa indicazione dell’iter attraverso il quale il giudice perviene alla concreta determinazione della pena e, in particolare, della riduzione di pena prevista per il rito, comunque operata, costituisce una mera irregolarità della sentenza, atteso che l’entità della riduzione premiale trova il proprio fondamento nell’art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 12245 del 15/01/2007, Rv. 236188 – 01Sez. 2, n. 388 del 29/11/2019, Rv. 277892 – 01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 – 01; Sez. 6, n. 40047 del 12/09/2022, Rv. 283943 – 01).
Rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare, per di più in termini generici, un vizio di motivazione su profili che non possono essere og etto di valutazione in sede di giudizio di legittimità.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024.