Ricorso Patteggiamento: I Limiti all’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie alternative al dibattimento nel processo penale italiano. Tuttavia, una volta che la sentenza è stata emessa, quali sono le possibilità di impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti invalicabili per il ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di appello sono tassativamente indicati dalla legge. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la portata di questa pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Viterbo, con la quale un imputato veniva condannato alla pena di un anno di reclusione e 4.000,00 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. L’imputato, attraverso il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
Il ricorso si fondava su due principali motivi di doglianza:
1. Errata applicazione della legge: Si contestava la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e specifiche sulla recidiva contestata. Secondo la difesa, il giudice non avrebbe correttamente bilanciato gli elementi a favore dell’imputato.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione: Si lamentava l’eccessiva entità della pena inflitta, sostenendo che il giudice non avesse applicato correttamente i criteri di cui all’art. 133 del codice penale per la commisurazione della sanzione.
In sostanza, l’imputato non contestava l’accordo raggiunto con la pubblica accusa, ma il modo in cui il giudice aveva quantificato la pena finale nel ratificare l’accordo stesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una spiegazione chiara e netta basata sulla normativa vigente. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta “riforma Orlando” (legge n. 103/2017).
Questo articolo ha drasticamente ristretto i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. La Corte ha sottolineato che le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse dalla norma. I motivi consentiti sono esclusivamente:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta formulata e la sentenza emessa.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che le contestazioni del ricorrente, relative al bilanciamento delle circostanze e alla presunta eccessività della pena, non costituiscono un'”illegalità” della pena stessa. Una pena è illegale quando non è prevista dall’ordinamento per quel tipo di reato o quando la sua quantificazione esula dai limiti edittali fissati dalla legge. Al contrario, una valutazione sull’adeguatezza o sulla congruità della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, una volta concordata nel patteggiamento, non è più sindacabile in Cassazione tramite i motivi proposti.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per manifesta infondatezza dei motivi.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la valutazione del giudice sulla congruità della pena. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’opzione eccezionale, limitata a vizi gravi e specifici che attengono alla legalità della procedura e della pena, e non a questioni di mera valutazione discrezionale.
Per l’imputato e il suo difensore, ciò significa che la decisione di accedere a questo rito speciale deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le successive possibilità di rimettere in discussione l’accordo sono estremamente ridotte. La conseguenza dell’inammissibilità, inoltre, non è neutra: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una consistente somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi proposti al di fuori dei binari normativi.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato per legge al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di VITERBO
dato av o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 dicembre 2023 il Tribunale di Viterbo ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni uno di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge per non essere state poste le circostanze ex artt. 62, comma 6, e 62-bis cod. pen. in giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva; violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen., stante l’eccessiva entità della pena inflittagli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.
Le dedotte censure, infatti, non rientrano tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente