Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36516 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36516 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
0 -a -~iso al leprt udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
) n 21/4 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di GLYPH ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con separati atti, propongono ricorso per cassazione gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, lamentando entrambi carenza di motivazione del provvedimento, ex art. 111 comma 2 Cost., in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., nonché riguardo all’esatta qualificazione del fatto ed all’adeguatezza della pena.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
In base al novellato art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o d misura di sicurezza; ne consegue che i motivi inerenti all’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e sull’adeguatezza del trattamento sanzionatorio non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione e il motivo sulla qualificazione giuridica del fatto è solo enunciato in entrambi i ricorsi ma non sviluppato. Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi del ‘art. 616 c.p.p.,
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024