Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41993 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
UNDUGODAGE COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE
Mato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha pronunciat sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, applicando al predetto la pena concordata di anni tre, mesi 8 giorni 20 di reclusione ed C 108.000 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 12 co. 1 e lett. a) e lett. d), e comma 3 ter lett. b) d. Igs. 286 del 1998.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, che denuncia il difetto di correlazione tra la richiesta formulata dalle parti e la sentenz art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen..
L’impugnazione proposta è inammissibile.
Deve rilevarsi come, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza d patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificaz giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3.1.Ciò premesso, la lamentata mancanza di corrispondenza tra il contenuto dell’istanza formulata dalle parti e la sentenza è del tutto infondata: l’esame degli a p 2 , 1.«, consentito in ragione della natura dell’eccezione sollevata, ha cansimt-i-t-e- infatti verificare che la pena applicata cofrisponde esattamente alla richiesta congiunta di applicazione della pena, come risultante dal verbale di udienza; trattasi peraltro di pena inflitta non illegale.
3.2. Sebbene la doglianza rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina richiamata (il cui regime è applicabile al caso in esame, in quanto l’accordo pe il patteggiamento è intervenuto successivamente alla entrata in vigore della L. 103 del 2017), il riferimento a tali categorie risulta inconferente e le argomentazioni poste sostegno della lamentata violazione si appalesano del tutto generiche ed assertive, oltre err.9nonutosufficienti, avendo omesso il ricorrente di specificare quale sarebbe stata la pena finale concordata, quali fossero i passaggi intermedi per addivenire alla stessa, ed in qual atti, eventualmente, fosse ravvisabile un tale accordo.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano” poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente /quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente