Ricorso Patteggiamento: la Cassazione fissa i paletti dell’inammissibilità
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più battute nel processo penale per definire la posizione dell’imputato in modo celere. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette dalla normativa recente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questi limiti, fornendo chiarimenti essenziali su quando un ricorso patteggiamento è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Asti. L’imputato, tramite il suo legale, lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la possibile sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. Inoltre, venivano mosse censure relative al trattamento sanzionatorio applicato.
I motivi specifici del ricorso patteggiamento
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due argomenti principali:
1. Omessa valutazione delle cause di proscioglimento: Si contestava al giudice di non aver verificato, prima di ratificare l’accordo tra le parti, se esistessero i presupposti per una sentenza di assoluzione.
2. Critiche al trattamento sanzionatorio: Il ricorso conteneva doglianze sulla pena concordata e applicata, ritenuta non congrua.
Tuttavia, come vedremo, questi motivi si scontrano con i rigidi limiti imposti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
L’Analisi della Corte e i Limiti Legislativi
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, dichiara il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda interamente sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta in deroga alla disciplina generale delle impugnazioni, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
La legge stabilisce che il controllo di legalità sulla sentenza di patteggiamento è ammesso solo ed esclusivamente per:
* Errata espressione della volontà dell’imputato;
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* Erronea qualificazione giuridica del fatto;
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Gli Ermellini sottolineano come il legislatore abbia voluto ridurre drasticamente l’ambito del sindacato della Cassazione, limitandolo a specifiche violazioni di legge e non estendendolo a una valutazione sulla sufficienza o coerenza della motivazione del giudice.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e inequivocabile. Il ricorso presentato dal difensore è inammissibile perché i motivi addotti – il vizio di motivazione e le censure sul trattamento sanzionatorio – non rientrano nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ribadisce che il controllo consentito riguarda la violazione della legge, non la carenza di motivazione su specifici punti della decisione. Pertanto, lamentare che il giudice non abbia adeguatamente spiegato perché non ha prosciolto l’imputato è una censura che esula dai confini del giudizio di legittimità sulle sentenze di patteggiamento.
Di conseguenza, l’inammissibilità viene dichiarata con un’ordinanza, senza formalità di rito e con una trattazione camerale non partecipata, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente a due pagamenti: le spese processuali e una somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. La Corte giustifica l’importo della sanzione pecuniaria evidenziando che il ricorso è stato intentato per ragioni non più consentite dalla legge, dimostrando una sorta di negligenza nell’adeguarsi alle nuove e restrittive disposizioni normative.
Questa ordinanza costituisce un monito importante: prima di intraprendere la via del ricorso patteggiamento, è fondamentale verificare scrupolosamente che i motivi di impugnazione rientrino nel perimetro, ormai molto stretto, tracciato dal legislatore. Tentare di forzare questi limiti si traduce non solo in un insuccesso processuale, ma anche in significative conseguenze economiche.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sollevati, ossia il vizio di motivazione sulla mancata valutazione di un proscioglimento e le censure sulla pena, non rientrano tra i casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di patteggiamento.
È possibile contestare una sentenza di patteggiamento per ‘vizio di motivazione’?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la nuova disciplina limita l’impugnazione alle sole ipotesi di violazione di legge (es. erronea qualificazione giuridica, illegalità della pena), escludendo la possibilità di contestare la carenza o illogicità della motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI
dato av COGNOME o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Asti del 28 maggio 2024 deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure sul trattamento sanzioNOMErio che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 4 comma 2 -bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gener di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguar l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sen l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezz
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camera non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 28 ottobre 2024 Il Cons COGNOME r estensore COGNOME
Il President