Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9288 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2024 del GIP del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso dell’AVV_NOTAIO; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO
Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 13/09/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati al medesimo ascritti (v. pag. 23).
Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 – 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 01).
E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Preside te