Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Limiti di Impugnabilità
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce le possibilità per un imputato di contestare una sentenza emessa a seguito di un accordo sulla pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire i rigidi paletti imposti dal legislatore, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi non espressamente previsti dalla legge. Questa decisione sottolinea l’importanza di conoscere a fondo le norme che regolano questo rito speciale.
Il Caso in Esame: Un’Impugnazione Oltre i Limiti Consentiti
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di un tribunale del Sud Italia. L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava con un unico motivo la presunta mancata verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di non aver valutato la possibilità di un’assoluzione prima di ratificare l’accordo sulla pena.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e l’Analisi della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta de plano, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. I giudici supremi hanno evidenziato come il ricorso fosse formulato in termini eccessivamente generici e, soprattutto, si basasse su motivi non ammessi dalla legge per questo specifico tipo di sentenza.
La Violazione dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita in modo tassativo le ragioni per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. La legge consente l’impugnazione solo per un elenco ristretto di vizi, come ad esempio un errore nella qualificazione giuridica del fatto o un’illegalità della pena concordata. La doglianza relativa alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento non rientra in questo elenco.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento quando si deduce un vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. ha introdotto un filtro rigoroso, limitando l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Di conseguenza, il motivo addotto dal ricorrente era palesemente al di fuori del perimetro consentito, rendendo il ricorso ab origine inammissibile. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione funge da importante monito per gli operatori del diritto. La scelta di accedere al rito del patteggiamento comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. È fondamentale che la difesa valuti con estrema attenzione non solo la convenienza dell’accordo sulla pena, ma anche i ristretti margini di un eventuale successivo ricorso. La sentenza conferma che il legislatore ha inteso dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, precludendo contestazioni generiche o basate su motivi non specificamente previsti, al fine di garantire l’efficienza e la celerità del sistema giudiziario.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è limitata a motivi specifici e tassativamente elencati dalla legge, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La mancata verifica di cause di proscioglimento è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la presunta mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Se il ricorso è basato su motivi non previsti dalla legge, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questa declaratoria comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38348 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38348 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMANTE NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME propone ricorso verso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina ex art. 444 cod. proc. pen. deducendo, con un unico motivo, la mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento.
Il ricorso, peraltro formulato in termini affatto generici, va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo i motivi proposti consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata (in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa elle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pr sidente