Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40435 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 19/09/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 19/09/2025 emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Roma, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a NOME la pena concordata in relazione al reato di tentata rapina.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato denunciando violazione di legge e mancanza di motivazione, in quanto il giudice emittente avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di poter prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento Ł stata proposta per motivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l’art. 444, comma 2bis. cod. proc. pen. stabilisce che l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà delle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erronea qualificazione del fatto, nonchØ per applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La Suprema Corte (cfr Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278337 – 01) ha altresì chiarito che in tema di patteggiamento, Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (nello stesso senso Sez. 1, Sentenza n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 – 01, che ha precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l’omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata d’ufficio dalla Corte di cassazione, ma unicamente a condizione che il ricorso sia ammissibile in quanto proposto per altri motivi rientranti tra quelli consentiti).
Nel caso in esame, la contestazione della pronuncia per difetto di motivazione – peraltro formulata in maniera del tutto generica e aspecifica – esula dalle ipotesi per le quali l’impugnazione Ł consentita.
Ord. n. sez. 2154/2025
CC – 28/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 28/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME