Ricorso Patteggiamento: I Limiti all’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più percorse nel processo penale per definire la posizione di un imputato in modo rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i paletti normativi, chiarendo quando un ricorso patteggiamento deve essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Lodi. Il ricorrente lamentava, in sostanza, che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato la possibilità di un proscioglimento immediato ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, sussistevano le condizioni per un’assoluzione evidente, che il giudice avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano). La decisione si fonda su un principio cardine introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), ovvero l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa norma stabilisce in modo esplicito che il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile se si basa sulla presunta omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha sottolineato come il motivo di ricorso presentato fosse proprio di questa natura, trasformandosi in una critica generica e non consentita alla motivazione, seppur sintetica, della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente limitato i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento per garantire la stabilità e la celerità di questo rito speciale. Consentire un sindacato sulla valutazione di merito del giudice circa l’evidenza di una causa di proscioglimento snaturerebbe l’istituto, trasformando la Cassazione in un terzo grado di giudizio sui fatti, ruolo che non le compete.
Gli Ermellini hanno evidenziato che il motivo proposto dal ricorrente era “intrinsecamente generico” e si risolveva in una “denuncia di un vizio di motivazione”, vizio che non rientra tra quelli ammessi per questo tipo di impugnazione. La motivazione della sentenza di patteggiamento, infatti, ha una struttura enunciativa e sintetica, sufficiente a dare atto della responsabilità dell’imputato sulla base degli atti, senza la necessità di un’analisi approfondita come in una sentenza dibattimentale. Pertanto, tentare di contestarla equivale a uscire dal perimetro tracciato dal legislatore. La Corte ha anche richiamato un precedente conforme (sentenza Oboroceanu, n. 4727/2018), consolidando il proprio orientamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia alle garanzie del dibattimento, inclusa un’ampia facoltà di impugnazione. La possibilità di contestare in Cassazione la sentenza è circoscritta a vizi specifici e non può estendersi a una rivalutazione del materiale probatorio o alla presunta erronea mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. Per il ricorrente, la conseguenza di questa inammissibilità è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, un esito che sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e strategica prima di intraprendere la via del ricorso.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha valutato un possibile proscioglimento?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale rende inammissibile un ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento con cui si deduca l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Perché il motivo di ricorso è stato considerato ‘intrinsecamente generico’?
Il motivo è stato ritenuto generico perché si risolveva in una critica alla motivazione della sentenza di patteggiamento, che per sua natura è sintetica. La legge non consente di contestare in Cassazione il merito della valutazione del giudice in sede di patteggiamento, ma solo specifici vizi di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39327 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 del TRIBUNALE di LODI (dal.a.avN.Lis~arti-; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, COGNOME, Rv. 272014). All’evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall’ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024
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