Ricorso Patteggiamento: Quando è Davvero Possibile Impugnare la Sentenza?
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, soprattutto dopo le riforme che ne hanno limitato l’accesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile i confini di questa impugnazione, stabilendo che la carenza di motivazione non è un motivo valido per contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, otteneva dal Giudice per le indagini preliminari una sentenza di patteggiamento per i reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate. La pena concordata e applicata era di due anni di reclusione e 600 euro di multa.
Nonostante l’accordo, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione. La contestazione non riguardava l’accordo in sé, ma la sentenza del giudice, ritenuta viziata per due ragioni principali:
1. Una violazione di legge, poiché il giudice avrebbe affermato in modo apodittico l’assenza dei presupposti per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
2. Un vizio di motivazione, in quanto il giudice non avrebbe spiegato le ragioni per cui riteneva congrua la pena concordata tra le parti.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017).
Questa norma ha drasticamente ridotto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento, delimitando i motivi di ricorso a un elenco tassativo. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Cassazione e dare maggiore stabilità agli accordi processuali.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
* Vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena o una qualificazione del reato diversa da quella concordata.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo palesemente sbagliato.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. superiore ai massimi edittali).
Come sottolineato dai giudici, le censure sollevate dal difensore, relative alla carenza di motivazione sulla congruità della pena e sull’assenza di cause di proscioglimento, non rientrano in nessuna di queste categorie. L’art. 448, comma 2-bis c.p.p. deroga alla disciplina generale delle impugnazioni (art. 606 c.p.p.), escludendo esplicitamente il vizio di motivazione dai motivi di ricorso ammissibili contro le sentenze di patteggiamento.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale: una volta raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate e circoscritte a vizi specifici e gravi. Tentare un ricorso patteggiamento per motivi non previsti dalla legge, come la mancanza di motivazione, è un’azione destinata all’insuccesso. Oltre a essere inefficace, comporta conseguenze economiche negative per il ricorrente, che viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver intrapreso un’impugnazione per ragioni non più consentite dall’ordinamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per carenza di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., la carenza o il vizio di motivazione non rientrano tra i motivi tassativi per i quali è consentito il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro il patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un’impugnazione per motivi non consentiti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38761 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 38761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
NOME nato a Pozzuoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale d Treviso ha applicato a NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena d anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di rapina impropria e le personali aggravate.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. p e vizio di motivazione per avere il giudice di merito apoditticamente afferma l’insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell’ar 129 cod. proc. pen., senza indicare i precisi elementi fattuali contenuti negli at
precluderebbero detta pronunzia e per avere ritenuto la congruità della pena concordata dalle parti senza esplicitare le ragioni di tale giudizio
I motivi proposti sono manifestamente infondati perché in contrasto con la previsione dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all’espressione del volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’ qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezz Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipo specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione ch
in questa sede viene lamentata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e c trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i pro colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si ritiene equa considerando che l’impugnazione è stata esperita per ragioni non più consentite dalla legge.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende Così deciso il 20/09/2024