Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Non tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) possono essere impugnate, e i motivi per farlo sono tassativamente indicati dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questi principi, dichiarando inammissibile un ricorso che non rientrava nelle casistiche previste. Analizziamo insieme la decisione per capire quando e come è possibile contestare una sentenza di patteggiamento.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero e aver ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Giudice per l’Udienza Preliminare, decideva di impugnare tale pronuncia. Tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente valutato la possibile applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento se ne ricorrono i presupposti, anche in caso di accordo tra le parti.
I Motivi del Ricorso e i Limiti Legislativi
Il ricorrente basava la sua impugnazione su una presunta carenza nella motivazione della sentenza di primo grado. Tuttavia, la difesa non teneva conto delle stringenti limitazioni introdotte dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’articolo 448 del codice di procedura penale.
Il comma 2-bis di tale articolo stabilisce chiaramente che il ricorso patteggiamento in Cassazione è proponibile solo per motivi specifici:
* Errata espressione della volontà dell’imputato.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la generica contestazione sulla completezza della motivazione, esula da questo elenco e non può essere fatto valere.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una decisione presa de plano, ovvero senza udienza, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis c.p.p. per questa tipologia di impugnazioni. I giudici hanno evidenziato che il motivo addotto dal ricorrente (il vizio di motivazione sull’art. 129 c.p.p.) non rientra in nessuno dei casi consentiti dalla legge per un ricorso patteggiamento. La censura, quindi, era ab origine infondata.
Inoltre, la Corte ha osservato che, nel merito, la sentenza impugnata aveva comunque fatto riferimento all’articolo 129 c.p.p., escludendo la presenza di cause di proscioglimento sulla base delle risultanze delle indagini. Di conseguenza, la doglianza del ricorrente era palesemente contraddetta dal contenuto stesso della pronuncia che intendeva contestare. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’accesso al ricorso per Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è un’eccezione, non la regola. La scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità, in cambio di uno sconto di pena. Le uniche vie d’uscita sono legate a vizi procedurali gravi o a errori di diritto evidenti, come quelli elencati nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Chi intende proporre un’impugnazione deve quindi verificare scrupolosamente che i propri motivi rientrino in questo perimetro ristretto, pena una declaratoria di inammissibilità e la condanna a sanzioni economiche.
Per quali motivi si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Un vizio di motivazione sull’art. 129 c.p.p. è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la contestazione di un vizio di motivazione, anche se riferito alla mancata applicazione delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI
«pato avviso alle parti; i GLYPH – 1
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto da COGNOME NOME, nel quale l’imputato lamenta, a mezzo del difensore, vizio di motivazione con riferimento all’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l’art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste e si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini conducenti ai fini della pronuncia resa.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il P/és4ente