Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle aree più delicate della procedura penale, dove l’accordo tra le parti cristallizza una decisione giudiziaria che gode di una stabilità particolare. Ma cosa succede quando l’imputato, dopo aver concordato la pena, decide di impugnarla? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili di questa possibilità, sottolineando come non ogni doglianza possa aprire le porte del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda due imputati che, dopo una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano, hanno tentato la via del ricorso lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione della pena.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati con sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., decidevano di impugnare tale provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. Attraverso i rispettivi difensori, presentavano ricorsi separati ma con motivazioni simili. Entrambi lamentavano un ‘vizio di motivazione’: il primo denunciava l’omessa motivazione riguardo ai criteri di determinazione della pena (in relazione all’art. 133 c.p.), mentre il secondo lamentava un’omessa motivazione generica sull’applicazione della pena richiesta dalle parti. Sostanzialmente, entrambi contestavano il fatto che il giudice non avesse spiegato a sufficienza il perché della pena concordata.
I Motivi di Ricorso e la Disciplina del Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella specifica natura del patteggiamento e dei mezzi di impugnazione ad esso collegati. La legge, per garantire la stabilità e l’efficienza di questo rito premiale, pone dei paletti molto rigidi alla possibilità di ricorrere in Cassazione. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza.
Come si evince, l’elenco è chiuso e non contempla il ‘vizio di motivazione’ tra le possibili censure.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una piana applicazione della norma citata. I giudici supremi hanno ribadito che l’elencazione contenuta nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ha carattere tassativo. Di conseguenza, il vizio di motivazione, denunciato da entrambi i ricorrenti, non rientra nel novero dei motivi che possono legittimare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ravvisando profili di colpa nella loro condotta (aver proposto un ricorso per motivi non consentiti dalla legge), la Corte li ha condannati anche al pagamento di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano sul principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Il legislatore ha scelto di limitare fortemente la possibilità di contestare una sentenza di patteggiamento per preservare la natura negoziale dell’istituto. L’accordo sulla pena, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, non può essere rimesso in discussione per aspetti, come la congruità della motivazione, che sono intrinsecamente legati alla valutazione discrezionale del giudice di merito, una valutazione che nel patteggiamento è già compressa dall’accordo stesso. Consentire un ricorso per vizio di motivazione significherebbe snaturare il rito, aprendo a contestazioni che minerebbero la sua funzione deflattiva del contenzioso.
Le Conclusioni
La pronuncia in commento offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è una strada stretta e percorribile solo per vizi specifici e gravi, legati alla legalità della pena, alla corretta qualificazione del fatto o alla genuinità del consenso. Tentare di contestare la sentenza per un presunto difetto di motivazione sulla quantificazione della pena non solo è una strategia destinata al fallimento, ma espone anche a conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e all’ammenda. È fondamentale, quindi, che la difesa valuti con estremo rigore i presupposti del ricorso, per evitare di incorrere in una inevitabile declaratoria di inammissibilità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per i quali è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37485 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA NOME nato in MAROCCO il il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/05/2024 del GIP TRIBUNALE di Milano Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; a seguito di trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME e NOME, per il tramite dei rispettivi difensori e con ricorsi separati, impugnano la sentenza in data 06/05/2024, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. del Tribunale di Milano.
Deducono:
NOME NOME.
1.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 133 cod. pen..
Il ricorrente denuncia l’omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena.
NOME M’NOME.
2.1. Vizio di motivazione.
Il ricorrente denuncia l’omessa motivazione quanto all’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Ciò premesso, entrambi i ricorsi sono inammissibili, ove si ricordi che in tema di sentenza di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. dispone che “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
In tale elencazione tassativa non rientra il vizio di motivazione, così come denunciato dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 25/09/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
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