La Cassazione e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui deve muoversi il ricorso patteggiamento, sanzionando con l’inammissibilità i motivi di appello generici e non pertinenti. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e come è possibile contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso: Un Appello Generico
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Verona. Il ricorrente lamentava, in termini molto generici, presunte violazioni di legge e vizi nella qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, contestava la motivazione della sentenza per la mancata verifica di eventuali cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, e per la determinazione della misura della pena.
Le censure, tuttavia, sono state formulate in modo vago e superficiale, descritte dalla Corte come affermazioni di ‘mera apparenza’ non supportate da argomentazioni specifiche e dettagliate.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato: l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un’eccezione e può avvenire solo per i motivi tassativamente elencati dalla legge.
I Motivi di Ricorso Ammessi dalla Legge
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce un elenco chiuso di motivi per cui si può ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Questi includono, ad esempio, vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato, alla legalità della pena o alla qualificazione giuridica del fatto se questa risulta palesemente erronea. Le censure sollevate dal ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie specifiche.
Le Censure Generiche non Superano il Vaglio
La Corte ha sottolineato che contestazioni generiche, che si limitano ad affermare violazioni di legge senza precisarle o che criticano la motivazione sulla misura della pena, sono estranee all’ambito del ricorso consentito. Tali argomenti sono considerati inammissibili perché non affrontano i vizi specifici che la legge permette di contestare in questa sede.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento, che è un accordo tra accusa e difesa sulla pena. L’impugnazione successiva non può rimettere in discussione elementi che sono stati oggetto dell’accordo, come la valutazione della pena, a meno che non emergano vizi gravi e specifici previsti dalla normativa. La Suprema Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è circoscritto e non può trasformarsi in un riesame del merito della decisione. Dichiarando l’inammissibilità del ricorso ‘de plano’, cioè senza udienza, ai sensi dell’articolo 610 del codice di procedura penale, la Corte ha applicato una procedura accelerata prevista per i ricorsi manifestamente infondati. La conseguenza diretta, stabilita dall’articolo 616, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza: chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve formulare censure precise, specifiche e rientranti nel perimetro tracciato dall’articolo 448, comma 2-bis c.p.p. Appelli basati su motivi vaghi o che tentano di riaprire una discussione sul merito della pena concordata sono destinati all’inammissibilità. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e rigoroso nell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, per evitare non solo il rigetto del ricorso, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specificamente ed esclusivamente previsti dalla legge, come quelli indicati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni erano generiche e apparenti, relative a presunte violazioni di legge non precisate o a vizi di motivazione sulla pena. Tali motivi non rientrano tra quelli tassativamente consentiti per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35580 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE CODICE_FISCALE nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di VERONA
dateravVi – ger~, – udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto ché, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, affermate ma non precisate violazioni di legge o errori nella qualificazione del fatto, o si adducano vizi della motiva quanto alla mancata verifica di cause di non punibilità ex ad 129 cpp profili o n determinazione della misura della pena, trattandosi di censure estranee ai motivi di ricorso cassazione assentiti dall’ad 448, comma 2 bis cpp;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, c 5bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all’art. 616 dello stesso codice;
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma cii euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.