Ricorso Patteggiamento: I Limiti all’Impugnazione e il Caso della Sospensione Condizionale
Il ricorso patteggiamento rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, ma le sue vie di impugnazione sono strettamente delimitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sui motivi per cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile, in particolare quando la doglianza riguarda la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dalla Corte d’Appello di Roma. La difesa lamentava la nullità della sentenza per un motivo specifico: la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Secondo la tesi difensiva, questa omissione viziava la validità della decisione.
Analisi del Ricorso Patteggiamento e i Motivi di Impugnazione
La difesa ha basato il proprio ricorso patteggiamento sulla presunta violazione di legge derivante dal mancato riconoscimento della sospensione condizionale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione entro i rigidi paletti normativi che regolano l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti.
La legge, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi ben precisi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La mancata concessione di un beneficio come la sospensione condizionale, come vedremo, non rientra in questo elenco tassativo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e lineare. Il punto centrale della decisione risiede nella natura negoziale del patteggiamento. La sospensione condizionale, per poter essere concessa, deve far parte integrante dell’accordo tra accusa e difesa.
I giudici hanno chiarito che, nel rispetto del principio dispositivo, il giudice non può andare oltre i termini del patto siglato tra le parti. Se l’accordo non prevedeva la richiesta di sospensione condizionale, né la questione era stata esplicitamente rimessa alla valutazione discrezionale del giudice da entrambe le parti, il beneficio non può essere concesso d’ufficio.
La Corte ha richiamato un precedente consolidato (Cass. n. 42973/2019), secondo cui la mancata richiesta e la mancata devoluzione al giudice della questione sulla sospensione condizionale hanno un “significato escludente”. In altre parole, il silenzio delle parti sull’argomento equivale a una rinuncia.
Poiché il motivo del ricorso non rientrava in nessuna delle categorie legittime previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., l’impugnazione è stata giudicata priva dei presupposti di legge. La decisione è stata adottata “de plano”, ovvero senza udienza, come previsto dalla procedura semplificata per i ricorsi inammissibili contro sentenze di patteggiamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma un principio cruciale: chi accede al rito del patteggiamento deve definire preventivamente e in modo completo tutti gli aspetti dell’accordo con il Pubblico Ministero, inclusi i benefici come la sospensione condizionale. Tentare di sollevare la questione solo in sede di impugnazione, al di fuori dei casi previsti dalla legge, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena?
No, non è possibile se tale beneficio non era parte integrante dell’accordo tra le parti o se la questione non era stata esplicitamente devoluta alla discrezionalità del giudice. Questo motivo non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge per l’impugnazione.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi sono solo quelli elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale: vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COLLEFERRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME a mezzo d I difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile sol ) per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale, a motivo del quale la difesa deduce oggi la nullità della sentenza lamentandone la mancata concessione, non aveva formato oggetto di accordo tra le parti (cfr. Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610 – 01:”In tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può esser concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto s faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio noi può essere accordato d’ufficio”).
Considerato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi legittimanti l’impugnazione della sentenza.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricors ) deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. Den. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore sid nte