Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un rito alternativo che consente di definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, la scelta di questo percorso processuale comporta precise conseguenze, soprattutto riguardo alle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, confermando che non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona. L’imputato, accordatosi con il Pubblico Ministero per la pena da applicare, vedeva così definito il procedimento a suo carico.
Successivamente, il suo difensore proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La motivazione principale del ricorso era incentrata sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione: secondo la difesa, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente indicato le ragioni della responsabilità penale e, in particolare, non avrebbe valutato la possibile esistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I limiti al ricorso patteggiamento e la decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e senza procedere a un esame del merito. La decisione si fonda su una norma specifica e decisiva in materia: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Questa disposizione, introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando), ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il legislatore ha inteso dare maggiore stabilità a queste sentenze, che si basano su un accordo tra le parti, evitando ricorsi dilatori o pretestuosi.
Le Motivazioni della Corte
Il Collegio ha riaffermato un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. L’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è consentito il ricorso. Tra questi non rientra la censura relativa all’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per una sentenza di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha specificato che, quando un ricorso contro una sentenza di patteggiamento si basa su un motivo non consentito dalla legge, come in questo caso, la sua inammissibilità deve essere dichiarata de plano, ovvero con un’ordinanza emessa senza la necessità di un’udienza pubblica, per la manifesta infondatezza della doglianza.
Di conseguenza, l’appello è stato respinto e, come previsto dall’articolo 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma l’orientamento rigoroso della Cassazione sui limiti del ricorso patteggiamento. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, il messaggio è chiaro: la scelta di accedere al rito del patteggiamento è una decisione strategica che preclude quasi ogni possibilità di rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità.
L’accordo sulla pena implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la colpevolezza, salvo i pochi e specifici motivi di ricorso ammessi dalla legge (come errori nel calcolo della pena o applicazione di una pena illegale). Non è quindi possibile, in un secondo momento, tentare di ottenere un’assoluzione lamentando che il primo giudice non abbia esplorato a fondo questa possibilità. La valutazione sull’opportunità del patteggiamento deve essere compiuta a monte, con piena consapevolezza delle sue conseguenze processuali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice non ha valutato la possibilità di un’assoluzione?
No. Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, questo specifico motivo non è tra quelli ammessi per ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, un ricorso basato su tale doglianza è inammissibile.
Cosa prevede l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale?
Questa norma, introdotta dalla legge n. 103 del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento, limitando fortemente le possibilità di impugnazione per dare stabilità a questo tipo di decisioni basate sull’accordo tra le parti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 34665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME“NUMERO_DOCUMENTO.U.NUMERO_DOCUMENTO” nato i I DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 del TRIBUNALE di VERONA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari di Verona applicava al ricorrente TARGA_VEICOLO la pena concordata in relazione al reato allo stesso ascritto
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state indicate le ragion alla base della responsabilità e, segnatamente, non sarebbe stata valutata la sussistenza di eventuali cause di non punibilità.
2.2. Il ricorso è inammissibile.
Il collegio riafferma che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza de plano ex
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401).
3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonc versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determin equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 11 luglio 2024
L’estensore
La Presidente