Ricorso Patteggiamento Inammissibile: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento. La decisione sottolinea come il ricorso patteggiamento non possa essere utilizzato per contestare la mancata valutazione da parte del giudice di merito di possibili cause di assoluzione. Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico, offrendo importanti chiarimenti sulla portata della riforma introdotta nel 2017.
I Fatti del Caso: Un Appello Respinto in Partenza
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento) emessa dal GIP del Tribunale. Il ricorrente sosteneva che il giudice di primo grado avesse errato nel non vagliare i presupposti per un suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, norma che impone al giudice di assolvere l’imputato qualora ne ricorrano le condizioni, anche in sede di patteggiamento. In sostanza, l’imputato, pur avendo concordato la pena, lamentava che il giudice avrebbe dovuto, d’ufficio, dichiarare la sua non colpevolezza.
La Disciplina del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, ha circoscritto in modo netto e tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La Suprema Corte ha ricordato come, in tema di ricorso patteggiamento, la volontà del legislatore sia stata quella di limitare drasticamente le possibilità di impugnazione per garantire la stabilità di questo tipo di decisioni e per deflazionare il carico dei giudizi di legittimità. Di conseguenza, non è più consentito dedurre un vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento. Il controllo del giudice in sede di patteggiamento è di natura differente rispetto al dibattimento e l’accordo tra le parti cristallizza la situazione processuale, salvo vizi specificamente previsti dalla legge.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno chiarito che l’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. ha introdotto un regime di impugnazione speciale e restrittivo per le sentenze di patteggiamento. L’elenco dei vizi denunciabili è tassativo e non ammette interpretazioni estensive. La doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. non rientra in tale elenco. La ratio di questa limitazione è evidente: evitare che l’istituto del patteggiamento, concepito come strumento di economia processuale, venga vanificato da impugnazioni dilatorie o basate su un ripensamento dell’imputato dopo l’accordo sulla pena. La sentenza impugnata diventa così quasi intangibile, a meno che non sussistano gravi vizi procedurali o errori nella determinazione della pena espressamente contemplati dalla norma.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una definizione del processo che limita fortemente le successive possibilità di contestazione. Il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, esperibile solo per i motivi specificamente elencati dalla legge. La presunta esistenza di cause di assoluzione che il giudice non avrebbe considerato non costituisce un motivo valido di ricorso. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come nel caso di specie, è non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, un esito che dovrebbe fungere da deterrente contro impugnazioni infondate.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvermi?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito della riforma introdotta dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è più possibile proporre un ricorso contro una sentenza di patteggiamento basato sulla mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
L’ordinanza chiarisce che il ricorso è limitato alle sole ipotesi tassativamente indicate nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Sebbene non li elenchi tutti, il provvedimento sottolinea che la mancata valutazione di una possibile assoluzione non rientra tra questi motivi validi.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Come accaduto nel caso di specie, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31577 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31577 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SOLOPACA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
N
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deducendo che non sono stati vagliati i presupposti che avrebbero potuto condurre al proprio proscioglimento ex art. 129 cod. pen.;
Considerato che questa Corte ha ripetutamente chiarito che, in tema di patteggiamento, non può essere proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, 2020, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, Rv. 272014 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2024