Ricorso Patteggiamento: Limiti e Criteri di Inammissibilità secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Questo caso chiarisce perché non ogni doglianza può essere portata all’attenzione della Suprema Corte, specialmente quando si contesta la valutazione del giudice di merito sull’assenza di cause di proscioglimento.
Il Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, aveva ottenuto una sentenza di patteggiamento per diversi reati, tra cui sei delitti di furto in abitazione e uno di induzione in errore di pubblico ufficiale. La pena concordata era di due anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di seicento euro.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che il giudice non avesse adeguatamente spiegato le ragioni del suo mancato proscioglimento per due dei capi di imputazione relativi ai furti.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura de plano, ovvero senza udienza. La decisione si fonda su una regola precisa del codice di procedura penale che limita severamente le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento.
L’Applicazione dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La norma chiave in questo caso è l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce un elenco tassativo di motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La contestazione sollevata dal ricorrente, relativa alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento (previste dall’art. 129 c.p.p.), non rientra tra le ipotesi consentite dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha spiegato che il legislatore ha volutamente ristretto l’ambito del ricorso patteggiamento per garantire la stabilità di un accordo processuale raggiunto tra le parti. Permettere un riesame ampio delle valutazioni di merito del giudice snaturerebbe la funzione stessa del patteggiamento, che è quella di definire il processo in modo rapido.
Secondo gli Ermellini, il vizio di violazione di legge per la mancata verifica delle cause di proscioglimento non è un motivo valido di impugnazione ai sensi della normativa vigente. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso specifico, il giudice di merito aveva comunque fornito una motivazione congrua e completa sul punto, assolvendo pienamente al suo dovere di controllo.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso infondato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve essere consapevole dei suoi limiti invalicabili. Non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’accordo o le valutazioni di merito del giudice che lo ha ratificato, se non per i motivi specificamente ed espressamente previsti dalla legge. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e sanziona i tentativi di impugnazione che esulano dai binari procedurali consentiti, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è inammissibile.
Si può contestare in Cassazione la mancata assoluzione in un patteggiamento?
No. Secondo la Corte, la deduzione di un vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi di ricorso ammessi contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31053 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31053 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO
[dato avviso alle parti;
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che gli ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione nonché seicento euro di multa pe delitti di furto in abitazione e il delitto di induzione in errore di pubblico u ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorr deduce la mancanza della motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato per i reati di furto di cui ai capi 2) e 5) dell’imputazio essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché non consentito in relazione alla tipologia di sentenza;
che, in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso p cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il viz violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cau proscioglimento ex art. 129 cod. proc, pen., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipo violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 103 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337);
che, la verifica dell’assenza di cause di proscioglimento è s compiutamente assolta dal giudice di merito che ne ha fornito congru motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favo della Cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024