Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Legge
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale estremamente tecnica e con confini ben definiti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i limiti entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea come, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 103/2017, i motivi di ricorso siano tassativamente elencati, escludendo censure di carattere generale come la carenza di motivazione su eventuali cause di assoluzione.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il pubblico ministero (patteggiamento) davanti al Tribunale di Ravenna, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso si fondava sulla presunta carenza di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla sussistenza di possibili cause di proscioglimento, così come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente lamentava che il giudice del patteggiamento non avesse adeguatamente valutato e argomentato l’assenza di condizioni che avrebbero potuto portare a una sua completa assoluzione, nonostante l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una rigida interpretazione della normativa vigente, che disciplina in modo specifico le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento.
L’Analisi della Normativa di Riferimento
Il fulcro della decisione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, stabilisce un elenco chiuso e tassativo dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha evidenziato come il motivo sollevato dal ricorrente – la carenza di motivazione sulle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – non rientri in nessuna delle quattro categorie ammesse dalla legge. La scelta legislativa del 2017 è stata quella di limitare drasticamente la possibilità di impugnare l’accordo raggiunto tra accusa e difesa, per garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento e deflazionare il carico dei giudizi di legittimità. Pertanto, qualsiasi doglianza che esuli da questo elenco prestabilito non può essere presa in considerazione dalla Corte. Il vizio denunciato non atteneva né alla volontà dell’imputato, né a un errore sulla qualificazione del reato o sull’illegalità della pena, ma a un aspetto motivazionale che la legge esclude espressamente dal novero dei motivi di ricorso ammessi.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: chi accede al rito del patteggiamento accetta una definizione del processo che preclude, in larga misura, la possibilità di rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità in sede di impugnazione. Le uniche porte per un ricorso efficace sono quelle, molto strette, indicate dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La conseguenza pratica per chi presenta un ricorso basato su motivi non consentiti è severa: non solo il ricorso viene dichiarato inammissibile, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso, escludendo altre ragioni.
La mancata motivazione su una possibile causa di assoluzione è un valido motivo per impugnare un patteggiamento?
No, secondo la Corte di Cassazione in questa ordinanza, questo motivo non rientra nell’elenco di quelli ammessi dalla legge per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30131 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/08/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA
(dato avvisoaiteDftIj
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna per i r allo stesso ascritti.
Ritenuto che il motivo sollevato (carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il rico avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlaz tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatt all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rie il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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