Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale fondamentale, ma i suoi confini sono stati definiti in modo sempre più stringente dalla normativa e dalla giurisprudenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza quali sono i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a una rivalutazione del merito della vicenda.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena tramite il rito del patteggiamento, decideva di impugnare la relativa sentenza emessa dal Tribunale. Attraverso il proprio difensore, presentava ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. La tesi difensiva si fondava sull’idea che il giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, anziché applicare la pena concordata. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte una rivalutazione sulla sussistenza della responsabilità penale, contestando implicitamente l’esito del patteggiamento stesso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, senza necessità di formalità. La decisione si basa sull’applicazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103 del 2017). Questa norma ha significativamente ristretto l’ambito di appellabilità delle sentenze di patteggiamento.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla cassa delle ammende, confermando la linea dura contro i ricorsi presentati al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Le Motivazioni sul Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione della normativa post-riforma. La Corte ha sottolineato che, a partire dal 3 agosto 2017, sia il pubblico ministero che l’imputato possono presentare ricorso patteggiamento in Cassazione “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Di conseguenza, non rientrano più tra i motivi validi di ricorso le questioni relative a:
* L’affermazione di responsabilità dell’imputato.
* La valutazione delle prove raccolte.
* La mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Nel caso specifico, poiché la richiesta di patteggiamento e la successiva impugnazione erano avvenute dopo l’entrata in vigore della riforma, le nuove e più restrittive regole erano pienamente applicabili. Le doglianze del ricorrente, incentrate proprio su una presunta erronea valutazione della sua colpevolezza, si scontravano direttamente con i limiti invalicabili posti dal legislatore. La scelta di accedere al patteggiamento implica una rinuncia a contestare il merito dell’accusa, in cambio di un beneficio sanzionatorio. Tentare di rimettere in discussione tale aspetto in Cassazione costituisce un uso improprio dello strumento di impugnazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale della procedura penale moderna: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, può essere messo in discussione solo per vizi specifici e formali, non per un ripensamento sul merito dell’accusa. La decisione della Cassazione serve da monito: un ricorso patteggiamento presentato per motivi non consentiti è destinato non solo al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge chiaramente che la scelta di patteggiare deve essere ponderata attentamente, con la piena consapevolezza che le vie di impugnazione sono estremamente limitate. Contestare la propria responsabilità dopo aver accettato l’accordo sulla pena è una strada processualmente non percorribile.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo l’assoluzione per mancanza di prove?
No. A seguito della riforma legislativa del 2017, i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono limitati e non includono più questioni relative all’affermazione di responsabilità o alla valutazione delle prove.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso dalla legge solo per vizi specifici, quali problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra la richiesta e la sentenza, errata qualificazione giuridica del reato, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa accade se si presenta un ricorso per patteggiamento basato su motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24501 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24501 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giu ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024