Limiti al Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Chiarisce i Motivi di Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo in modo definitivo quali motivi possono essere validamente presentati per impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea la portata restrittiva della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, che ha riscritto le regole per l’appello a questo rito speciale.
Il Caso: Un Appello per Mancata Concessione delle Attenuanti
Il caso in esame ha origine dalla decisione del G.I.P. del Tribunale di Roma, che applicava a un imputato la pena concordata tra le parti per il reato di concorso in rapina aggravata. La difesa dell’imputato presentava ricorso per cassazione, lamentando un unico vizio: il difetto di motivazione della sentenza in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulle aggravanti. In sostanza, si contestava al giudice di non aver adeguatamente spiegato perché non avesse ulteriormente ridotto la pena attraverso il meccanismo delle attenuanti.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La norma ha lo scopo di deflazionare il carico della giustizia e di conferire maggiore stabilità alle sentenze che recepiscono un accordo processuale.
La questione del difetto di motivazione
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nel fatto che il motivo addotto dal ricorrente – il difetto di motivazione sulla comparazione delle circostanze – non rientra in nessuna delle quattro categorie sopra elencate. La Corte ha precisato che, soprattutto quando le circostanze sono state oggetto dell’accordo tra accusa e difesa, la motivazione del giudice su di esse non può essere contestata in sede di legittimità, poiché esula dal perimetro del controllo demandato alla Cassazione per questo tipo di sentenze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, i giudici hanno ribadito che l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606, comma terzo, del codice di procedura penale. La doglianza del ricorrente, focalizzata su un presunto vizio motivazionale, si scontra direttamente con i limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis. L’analisi di tale norma chiarisce che il legislatore ha inteso escludere dal sindacato di legittimità ogni questione che non riguardi i vizi fondamentali dell’accordo o della sua trasposizione in sentenza. Il giudizio di comparazione delle circostanze, essendo parte integrante dell’accordo sulla pena, non può essere rimesso in discussione attraverso un motivo di ricorso non previsto dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: il ricorso patteggiamento è uno strumento con confini ben definiti. Non è possibile utilizzarlo per contestare aspetti discrezionali della valutazione del giudice, come la gestione delle attenuanti, quando questi sono già stati oggetto del patto processuale. La conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso è stata, per l’imputato, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione priva di fondamento giuridico.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per un difetto di motivazione sulle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che, dopo la riforma del 2017, il difetto di motivazione sulle circostanze oggetto dell’accordo tra le parti non rientra tra i motivi tassativi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2 bis, del codice di procedura penale, il ricorso è ammesso solo per motivi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23751 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in Tunisia avverso la sentenza del 11/03/2024 del GIP del TRIBUNALE di ROMA
n udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME –6, ii/ttu9 3 4″. COGNOME Clagra S’ett 1-k oitLakt-)
RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 11 marzo 2024, applicava ad NOME COGNOME la pena concordata fra le parti in ordine al reato di concorso i rapina aggravata allo stesso ascritto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, COGNOME deducendo, con unico motivo difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto, successivamente l’entrata in vigore delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge n. 103 del 2017, per motivi non deducibili nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento. Ai sensi dell’art comma 2 bis cod.proc.pen. “il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l’espressione della volo dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualifi giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”. Dall’analisi della norma appare pertanto che non possono essere dedotti motivi di ricorso aventi ad oggetto il
. difetto di motivazione della sentenza impugnata tanto più in relazione al giudizio di comparazio fra circostanze oggetto dell’accordo fra le parti.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
NOME COGNOME