Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23199 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTO DOMINGO( REP. DOMINICANA) il DATA_NASCITA il
avverso la sentenza del 25/01/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
te vo-aflc pagti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è applicata la pena rich sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge lad il giudice adito ha ritenuto congrua la pena concordata tra le parti.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per una causa che può dichiarars senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introd dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 ag 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono s richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51 I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ric per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della vo dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, al qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura rezza”.
Le proposte alle doglienze in punto di dosimetria della pena, peraltro asso tamente generiche, sono perciò manifestamente inammissibili in quanto, come visto, l’ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occup stretto ai soli casi di illegalità della pena. E la pena irrogata nel caso non è illegale.
Peraltro, sin dagli albori dell’istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. p questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l’accordo sia stato cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) spettare questioni e sollevare censure con riferimento all’entità della pena motivazione sulla stessa che non sia illegale: anche entro tale ambito, in l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazi dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo inter fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, Rv. 215467).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna delle, partP ricorrentt al pagamento delle spese procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
N. NUMERO_DOCUMENTO GLYPH R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s se processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 29/05/2024