Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 36577 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la pena concordata in relazione alla associazione per delinquere di cui al capo 1) e ai correlati reati-fine indicati nei successivi capi di imputazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia , avvocato AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 5 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio.
I l ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e, a tale declaratoria, consegue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME