Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale per la definizione rapida dei processi penali. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è strettamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sui confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione debba essere considerata inammissibile.
I Fatti di Causa: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso nasce dalla decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) presso il Tribunale di Taranto di applicare, su accordo tra le parti, una pena nei confronti di un imputato per associazione per delinquere e altri reati connessi. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha deciso di presentare ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Violazione di Legge
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su un unico motivo: la violazione dell’art. 125 del codice di procedura penale e la carenza di motivazione della sentenza. In sostanza, si lamentava che il giudice di primo grado non avesse adeguatamente valutato la responsabilità penale dell’imputato, il quale, a suo dire, avrebbe dovuto essere prosciolto per la sussistenza di cause di non punibilità. La difesa sosteneva che il giudice avesse omesso uno scrutinio approfondito sulla colpevolezza, limitandosi a ratificare l’accordo tra le parti.
La Decisione della Corte di Cassazione: I Limiti del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su una chiara interpretazione delle norme che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, in particolare l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
L’ambito Ristretto dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Questo articolo, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla presunta carenza di motivazione sulla responsabilità, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
La Motivazione Semplificata nella Sentenza di Patteggiamento
La Corte ha inoltre ribadito un principio consolidato: l’accordo tra le parti nel patteggiamento esonera l’accusa dall’onere della prova e, di conseguenza, la sentenza che recepisce tale accordo non necessita di una motivazione complessa. È sufficiente che il giudice fornisca una succinta descrizione dei fatti, confermi la correttezza della qualificazione giuridica, verifichi l’assenza di palesi cause di non punibilità (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.) e controlli la congruità della pena concordata. Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva adempiuto a questi obblighi.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione di fondo della decisione della Cassazione risiede nella natura stessa del patteggiamento. È un rito premiale che si basa sulla rinuncia dell’imputato a un processo dibattimentale completo in cambio di uno sconto di pena. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta implicitamente una valutazione della sua responsabilità basata sugli atti disponibili, senza la necessità di una piena dimostrazione probatoria. Consentire un ricorso patteggiamento per motivi legati alla valutazione nel merito della colpevolezza snaturerebbe l’istituto, trasformando l’appello in un’occasione per rimettere in discussione ciò che si era già concordato. La limitazione dei motivi di ricorso serve quindi a garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento e l’efficienza del sistema giudiziario, impedendo impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma con fermezza che la via del ricorso patteggiamento è molto stretta. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la decisione di accedere a questo rito deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimetterla in discussione in seguito sono estremamente limitate e circoscritte a vizi di natura formale o giuridica, e non di merito. La sentenza ribadisce che il controllo della Cassazione non può diventare un terzo grado di giudizio sulla colpevolezza, specialmente quando l’imputato ha volontariamente scelto di non affrontare un processo ordinario.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è sempre possibile. È consentito solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi per legge sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Si può fare ricorso contro un patteggiamento sostenendo di essere innocente e che il giudice non ha motivato abbastanza sulla colpevolezza?
No. Come chiarito dalla sentenza, un motivo basato sulla carenza di motivazione in merito alla sussistenza della responsabilità penale non rientra tra quelli ammessi. Con il patteggiamento si accetta che la valutazione del giudice sia limitata a escludere le cause di non punibilità evidenti, senza un’analisi approfondita della colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36577 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 36577 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSAFRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Taranto ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la pena concordata in relazione alla associazione per delinquere di cui al capo 1) e ai correlati reati-fine indicati nei successivi capi di imputazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia , avvocato AVV_NOTAIO, che si affida a un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 12 5 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in merito alla sussistenza di cause di non punibilità. In particolare, si sostiene che il giudice a quo non avrebbe offerto un adeguato scrutinio della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere, invece, prosciolto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Questa Corte, già prima dell’introduzione (con l’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell’art. art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto tra le parti esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell’ipotesi al vaglio.
I l ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e, a tale declaratoria, consegue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME