Ricorso Patteggiamento: I Limiti Tassativi Stabiliti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben definiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito con forza quali sono i limiti invalicabili per impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea che non ogni doglianza può aprire le porte del giudizio di legittimità, ma solo quelle specificamente previste dal legislatore. Analizziamo insieme questo importante provvedimento per comprendere le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto in Partenza
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta, comunemente nota come patteggiamento, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare. L’imputato lamentava la mancata motivazione riguardo al non riconoscimento delle circostanze attenuanti, che non erano state incluse nell’accordo di pena originario. In sostanza, il ricorrente contestava un aspetto che avrebbe dovuto essere oggetto di negoziazione con il Pubblico Ministero prima della formalizzazione della richiesta al giudice.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: nel caso in cui il reato sia stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione irrogata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato dal ricorrente nel caso di specie, è escluso da questa lista e, pertanto, non può essere fatto valere davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni: La Ratio della Limitazione al Diritto di Appello
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha offerto una motivazione chiara e lineare. Il legislatore, introducendo limiti così stringenti all’impugnazione del patteggiamento, ha voluto preservare la natura stessa di questo rito: un accordo deflattivo del contenzioso basato sulla volontà delle parti. Consentire ricorsi per motivi diversi da quelli elencati significherebbe snaturare l’istituto, trasformandolo in una fonte di ulteriore contenzioso anziché in uno strumento di economia processuale. La doglianza relativa alle attenuanti non rientra in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., configurandosi quindi come un motivo non consentito dalla legge. La manifesta infondatezza del ricorso ha portato, di conseguenza, alla sua inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza funge da importante monito per la difesa tecnica. L’accordo di patteggiamento deve essere ponderato con estrema attenzione in ogni suo aspetto, incluse le circostanze attenuanti, prima di essere sottoposto al giudice. Una volta che l’accordo è stato raggiunto e ratificato con sentenza, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente limitate. È fondamentale che l’imputato sia pienamente consapevole che la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia quasi totale al diritto di impugnazione, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla normativa. La decisione della Cassazione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e impone una rigorosa valutazione preliminare da parte di imputati e difensori, con la conseguenza che un ricorso presentato per motivi non ammessi comporta non solo il rigetto, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché il motivo del ricorso, ossia la mancata concessione di circostanze attenuanti, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono gli unici motivi validi per presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18767 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18767 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Paviai il 26/10/2023 è manifestamente infondato, in quanto con esso si lamenta la mancanza di motivazione a proposito del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti, che non erano contemplate nel concordato di pena, mentre attualmente, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imput possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, evenienze neppure prospettat dal ricorrente, che si è limitato a dolersi del mancato riconoscimento di dette circostanze con la conseguente manifesta infondatezza del suo ricorso, proposto per motivi non consentiti avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente