Il Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Appello in Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, specialmente quando si tratta di impugnare la sentenza davanti alla Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i confini invalicabili di questo strumento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), era stato condannato dal Tribunale a una pena di un anno di reclusione per una serie di reati. Non ritenendo congrua la decisione, in particolare per quanto riguarda la determinazione della pena, la sua difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando generici vizi di motivazione della sentenza.
La Decisione della Corte: un Ricorso Patteggiamento Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una procedura snella (de plano), ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine introdotto dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017). Questa riforma ha modificato l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilendo un elenco chiuso e tassativo dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Le censure proposte dal ricorrente, incentrate su presunti difetti nella motivazione della pena, non rientravano in nessuna delle categorie ammesse dalla legge.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha spiegato che l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un rimedio eccezionale, non un’opportunità per ridiscutere nel merito l’accordo raggiunto tra le parti. La legge consente il ricorso solo per vizi specifici e di particolare gravità. Questi sono:
1. Mancata espressione della volontà dell’imputato: Se l’accordo non è stato frutto di una scelta libera e consapevole.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo palesemente sbagliato.
3. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: Se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
Nel caso in esame, il ricorrente si era limitato a contestare la motivazione con cui era stata quantificata la pena, un tipo di censura che non rientra in nessuno dei punti sopra elencati. Pertanto, il ricorso è stato considerato inammissibile in partenza. Come conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e lancia un messaggio chiaro: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. Chi opta per questo rito speciale deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per rimettere in discussione l’equità della pena concordata, a meno che non si configuri un’ipotesi di vera e propria illegalità. La valutazione sulla convenienza dell’accordo deve essere fatta a monte, con l’assistenza del proprio difensore, poiché una volta ratificato dal giudice, lo spazio per un ripensamento è quasi nullo.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato e specifico di motivi previsti dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono: problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto, la mancanza di corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Una critica generica alla motivazione della pena è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. Come chiarito dalla sentenza, un generico vizio di motivazione, specialmente riguardo alla determinazione della pena, non rientra tra i motivi tassativi per i quali è consentito il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15209 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
to avviso alle parti;;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno di reclusione per i reati d artt. 81, 337, 385, 582 e 585 cod. pen..
Con il ricorso la difesa deduce vizi di motivazione anche in ordine alla determinazio della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di ri dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per mot attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giurid fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della p misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024