Ricorso Patteggiamento: I Limiti dell’Impugnazione secondo la Cassazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso: L’Appello Contro la Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Venezia, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La difesa lamentava un ‘vizio di motivazione’, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di valutare la possibile esistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava al giudice di non aver adeguatamente verificato l’innocenza dell’imputato prima di ratificare l’accordo sulla pena.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento: L’Analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il carico giudiziario, delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Violazione di Legge vs. Vizio di Motivazione
La Suprema Corte ha sottolineato una distinzione fondamentale: il ricorso è ammesso solo per specifiche violazioni di legge e non per contestare l’iter logico-valutativo del giudice di merito. I motivi validi riguardano:
* L’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
* La correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La censura mossa dal ricorrente, relativa alla mancata valutazione per un proscioglimento, investe l’accertamento del fatto e la motivazione, aspetti che non rientrano nell’elenco tassativo previsto dalla legge. Pertanto, il ricorso è stato ritenuto inammissibile ‘ictu oculi’.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ha imposto il versamento di una somma di 3.000,00 euro a favore della cassa delle ammende. La Corte ha giustificato l’importo come ‘equo’, considerando che l’impugnazione era stata proposta per ragioni che la legge non consente più, denotando una palese infondatezza del ricorso.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla ratio della riforma legislativa che ha introdotto l’articolo 448, comma 2-bis. L’obiettivo del legislatore era quello di stabilizzare le sentenze di patteggiamento, limitando le impugnazioni a soli errori di diritto di particolare gravità. Consentire un sindacato sulla motivazione o sulla valutazione dei fatti significherebbe snaturare la funzione deflattiva del rito, riaprendo di fatto una discussione sul merito che le parti avevano scelto di evitare accordandosi sulla pena. La decisione, quindi, ribadisce che chi sceglie il patteggiamento accetta implicitamente una rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla norma.
le conclusioni
Questa ordinanza offre un monito chiaro a imputati e difensori: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è uno strumento da utilizzare con estrema cautela. È essenziale verificare che i motivi di impugnazione rientrino scrupolosamente nelle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Tentare di aggirare questi limiti, contestando il merito della valutazione del giudice, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative sanzioni economiche. La strategia processuale deve quindi ponderare attentamente i benefici del patteggiamento rispetto ai ristretti spazi di un’eventuale, e rischiosa, impugnazione.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un errore nella valutazione dei fatti da parte del giudice?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale non permette di contestare il merito della decisione, come l’omessa valutazione delle condizioni per un proscioglimento, poiché tale censura attiene all’accertamento del fatto.
Quali sono i motivi validi per presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per questioni di pura legalità, come un vizio nella espressione della volontà dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza, o la mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito nel caso di specie, ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, in questo caso fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME è inammissibile.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Venezia deducendo il vizio di motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizion per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con censure che poiché investono esclusivamente l’accertamento del fatto non rientrano fra i casi previs dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina gene di cui all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che rigua l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sen l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurez
Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti dell decisione.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camer non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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