Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la scelta di questo rito alternativo comporta conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i rigidi paletti imposti dalla legge al ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso: Un Appello Sbagliato
Nel caso in esame, un imputato, dopo aver raggiunto un accordo con il Pubblico Ministero e ottenuto una sentenza di patteggiamento dal Giudice per le Indagini Preliminari, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso il suo difensore, lamentava l’assenza di motivazione da parte del giudice di primo grado in merito all’esclusione della sua responsabilità penale, anche ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede il proscioglimento immediato in caso di evidente innocenza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso con una procedura semplificata, cosiddetta ‘de plano’, e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza di tale decisione non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel proporre un’impugnazione palesemente infondata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Patteggiamento è Stato Respinsito
La Corte ha basato la sua decisione su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103/2017. Questa norma ha introdotto una limitazione drastica ai motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. La Cassazione ha ribadito che il ricorso è consentito esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se l’imputato non ha espresso liberamente e consapevolmente il proprio consenso all’accordo.
2. Difetto di correlazione: Se la sentenza finale non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo giuridicamente errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero la carenza di motivazione sulla sua colpevolezza, non rientra in nessuno di questi casi. La Corte ha sottolineato che, essendo il patteggiamento frutto di un accordo tra le parti, il ricorso non può essere utilizzato per rimettere in discussione il merito della responsabilità, che è presupposto dell’accordo stesso. Contestare la motivazione sulla responsabilità è, quindi, un vizio che la legge non permette di far valere in sede di legittimità per questo tipo di sentenze.
Le Conclusioni: Cosa Imparare da Questa Sentenza
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che preclude quasi ogni possibilità di contestare nel merito la sentenza. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che rinuncia a un esame approfondito della propria posizione e che le vie di impugnazione sono estremamente limitate. Proporre un ricorso patteggiamento per motivi non previsti dalla legge, come in questo caso, non solo è inutile, ma espone anche al rischio concreto di una condanna al pagamento di ulteriori somme, aggravando la propria posizione economica. È quindi fondamentale una valutazione attenta e consapevole insieme al proprio difensore prima di intraprendere la strada dell’accordo sulla pena.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi specificamente previsti dalla legge all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, data la colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5317 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5317 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN DONACI il 19/02/1965
avverso la sentenza del 19/06/2024 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME COGNOME
Propone ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, che si duole dell’assenza di motivazione in ordine all’esclusione di responsabilità dell’imputato, anche ai fini dell’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, il motivo di ricorso sulla responsabilità è inammissibile. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2-bis, c.p.p., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione e la violazione di legge non rientrano tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2024