Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Traccia i Confini dell’Inammissibilità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo in modo inequivocabile quali motivi possono essere portati al suo esame e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità. La decisione sottolinea l’impatto della riforma legislativa del 2017, che ha ristretto notevolmente le maglie dell’impugnazione per le sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla decisione di un imputato di impugnare, tramite il proprio difensore, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Tribunale di Monza. Il ricorrente non contestava un errore procedurale o un’errata qualificazione giuridica, bensì lamentava un vizio di motivazione legato alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato anziché ratificare l’accordo sulla pena.
Il Ricorso Patteggiamento e i Limiti Post-Riforma
La difesa dell’imputato ha tentato di far valere in sede di legittimità una presunta erronea valutazione del merito della vicenda. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente qualificato il ricorso come “palesemente inammissibile”.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma ha modificato radicalmente le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. A far data dal 3 agosto 2017, sia il pubblico ministero che l’imputato possono proporre ricorso per Cassazione solo per motivi specifici e tassativi.
I Motivi Ammessi per il Ricorso
La Corte ha ribadito che i motivi per cui si può validamente contestare una sentenza di patteggiamento sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo raggiunto tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge per specie o quantità.
La Decisione della Corte di Cassazione: Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che le censure mosse dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse. La richiesta di una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per un’assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p. attiene all’affermazione di responsabilità e alla valutazione della prova, argomenti che sono esclusi dal perimetro del ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La logica del legislatore è chiara: con il patteggiamento, l’imputato rinuncia a contestare il merito dell’accusa in cambio di uno sconto di pena. Di conseguenza, non può, in un secondo momento, pretendere che la Corte di Cassazione rivaluti quegli stessi elementi di prova o di responsabilità che costituiscono il presupposto dell’accordo stesso. Il controllo del giudice di legittimità è quindi limitato alla verifica della correttezza formale e legale dell’accordo e della sentenza che lo ha recepito.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale della procedura penale post-riforma: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze definitive sul piano delle impugnazioni. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli che, una volta intrapresa questa strada, le possibilità di contestare la sentenza si riducono drasticamente ai soli vizi di legalità espressamente previsti dalla legge. Non vi è più spazio per rimettere in discussione l’opportunità di una sentenza di proscioglimento nel merito. La decisione ha comportato, per il ricorrente, non solo la conferma della sentenza ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro, a monito della temerarietà di un’impugnazione proposta al di fuori dei casi consentiti.
Dopo un patteggiamento, posso fare ricorso in Cassazione sostenendo che il giudice avrebbe dovuto assolvermi?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che questo motivo di ricorso non è più ammissibile dopo la riforma legislativa del 2017. Le questioni relative alla valutazione della prova e alla responsabilità penale sono escluse dall’ambito del ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono tassativamente indicati dalla legge e includono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (consenso viziato), la mancata corrispondenza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza, un’errata qualificazione giuridica del reato, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso contro un patteggiamento per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, chi ha proposto l’impugnazione viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10366 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10366 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di MONZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo vizio motivazionale in relazione mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pe
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiarars senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dal 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono s richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imput difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificaz ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione q come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all’affermazione di responsabili alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di p scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colp nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del pro dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa d ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
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