Ricorso Patteggiamento: Limiti e Conseguenze dell’Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire rapidamente un processo penale. Ma cosa succede se, dopo aver raggiunto un accordo, si decide di impugnare la sentenza? Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi limiti del ricorso patteggiamento, sottolineando come un’iniziativa non conforme alla legge porti a una dichiarazione di inammissibilità e a sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire quando e come è possibile contestare una sentenza di patteggiamento.
I Fatti del Caso
Nel caso in esame, un imputato aveva concordato una pena con il Pubblico Ministero per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). La sentenza, emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare, ratificava l’accordo come da prassi.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale del ricorso era un presunto vizio di motivazione: a suo dire, la sentenza non conteneva elementi sufficienti per desumere la sua effettiva responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza di discussione.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso patteggiamento è stato respinto
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri giuridici chiari e invalicabili, specifici per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
1. Violazione dei Limiti Normativi
Il punto centrale della motivazione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i soli motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata. Tra questi non rientra la contestazione sulla motivazione della responsabilità dell’imputato, che con la richiesta di patteggiamento viene implicitamente ammessa.
Il ricorrente, lamentando un vizio di motivazione, ha proposto un’impugnazione al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Di fatto, chi sceglie il patteggiamento rinuncia a contestare nel merito la propria colpevolezza in cambio di uno sconto di pena.
2. Genericità del Ricorso
Oltre alla violazione dei limiti normativi, la Corte ha definito il ricorso come ‘generico’. Questo significa che le argomentazioni presentate non erano sufficientemente specifiche o pertinenti per giustificare un esame da parte della Corte di Cassazione, soprattutto alla luce delle strette maglie previste per l’impugnazione di questo tipo di sentenze.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale con conseguenze ben precise. Chi accede a questo rito speciale ottiene un beneficio (la riduzione della pena) ma accetta anche una forte limitazione del diritto di impugnazione.
Tentare di aggirare questi limiti con un ricorso patteggiamento basato su motivi non previsti dalla legge si rivela non solo inefficace, ma anche controproducente. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, comporta costi aggiuntivi significativi per il ricorrente, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende. Pertanto, prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è cruciale una valutazione legale attenta per verificare se i motivi del ricorso rientrano nelle poche e specifiche eccezioni contemplate dalla normativa.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per i motivi specificamente ed esclusivamente previsti dalla legge (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), che sono molto limitati e non includono, ad esempio, contestazioni sulla motivazione della responsabilità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata determinata in tremila euro.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e, soprattutto, perché è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, come il presunto difetto di motivazione sulla responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34735 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 17038/25 La Pietra
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 73 co. 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.;
che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata indicazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente;
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025