Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 del TRIBUNALE di TORINO
dato GLYPH o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME a mezzo del comune difensore.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegali della pena o della misura di sicurezza.
Ritenuto che il motivo dedotto, nel quale la difesa si duole della illegalità della pena e della erronea applicazione degli artt. 133, 133-bis cod. pen., riguarda in realtà l’entità della pena applicata, mettendo in discussione i termini dell’accordo.
Rilevato che la pena applicata corrisponde a quella concordata tra le parti e che non sono ravvisabili profili d’illegalità della stessa.
Ritenuto, pertanto, che la doglianza difensiva non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione dì inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 14 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il P esidente