Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Ribadisce i Limiti Tassativi
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle principali forme di definizione alternativa del processo penale. Tuttavia, la sua natura consensuale impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina proprio i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna a spese e sanzioni.
I Fatti del Caso Processuale
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ nella sentenza con cui era stata applicata la pena concordata con il pubblico ministero. Questa doglianza, sebbene comune nelle impugnazioni ordinarie, si scontra con la disciplina specifica prevista per il rito speciale del patteggiamento.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo la Legge
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sul dettato normativo dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce un elenco tassativo ed esclusivo di motivi per i quali è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando il giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione inflitta sia contraria alla legge per specie o quantità.
La Suprema Corte ha sottolineato che il vizio di motivazione, motivo addotto dal ricorrente, non rientra in questo elenco circoscritto.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno spiegato che la logica dietro questa limitazione risiede nella natura stessa del patteggiamento. Essendo un accordo tra accusa e difesa, ratificato dal giudice, il controllo successivo non può estendersi alla congruità della motivazione, se non nei limiti in cui questa incida su uno dei profili di illegalità espressamente previsti. Il ricorso proposto, pertanto, si collocava al di fuori del perimetro legale, rendendolo irrimediabilmente inammissibile.
La Corte ha inoltre applicato il principio, consolidato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo cui all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente. Non essendo stata ravvisata un’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa: il ricorso patteggiamento non è uno strumento utilizzabile per rimettere in discussione l’opportunità o la congruità della pena concordata. Le vie di impugnazione sono strettamente definite e limitate a vizi sostanziali che inficiano la legalità dell’accordo o della sentenza che lo recepisce. La proposizione di un ricorso per motivi non consentiti, come il semplice vizio di motivazione, comporta non solo il rigetto dell’istanza, ma anche onerose conseguenze economiche, quali la condanna al pagamento di una somma, ritenuta equa nel caso di specie in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza la stabilità delle sentenze di patteggiamento e disincentiva impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per impugnare una sentenza emessa a seguito di patteggiamento.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa nel ricorrente, questi viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8269 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
f r t ì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da COGNOME NOME, che censura il vizio di motivazione in sent di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pe inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall’art. 448, co 2-bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espress della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, al qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza che certamente non ricorrono nel caso in esame;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazi della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.